Nel diritto societario italiano il collegio sindacale è l’organo di controllo della società per azioni che adotta il modello tradizionale di corporate governance. La particolarità principale di questo modello di governance consiste nel fatto che i membri del consiglio di amministrazione e i membri del collegio sindacale sono eletti dall’assemblea generale degli azionisti.

Gli amministratori hanno il potere di amministrare la società, mentre i membri del collegio sindacale sono investiti di poteri di controllo e di vigilanza. Ai sensi dell’articolo 2403 del cod.civ., il collegio sindacale vigila sul rispetto della legge e dello statuto, sul rispetto del principio di corretta amministrazione, e deve verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa, e il suo effettivo funzionamento, e deve altresì verificare l’affidabilità delle informazioni destinate agli investitori e ai mercati.

La questione della responsabilità civile dei membri del collegio sindacale è da sempre uno dei punti più sensibili in materia di corporate governance.

Ricordiamo brevemente che la responsabilità civile dei membri del collegio sindacale è disciplinata dall’art. 2407, comma 2, del cod. civ. che dispone che i membri del collegio sindacale sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe verificato se avessero vegliato conformemente agli obblighi relativi all’esercizio della loro funzione.

La portata di tale norma è stata sempre criticata dalla dottrina italiana perché – così come è formulata – conduce ad un’interpretazione rigida che pone su un piano di parità gli amministratori e i membri del collegio sindacale. Quando in realtà le funzioni esercitate dal collegio sindacale sono totalmente diverse da quelle esercitate dagli amministratori.

L’art. 2380-bis del cod. civ stabilisce che: «la gestione dell’impresa è di competenza esclusiva degli amministratori, che effettuano le operazioni necessarie per la realizzazione dell’oggetto sociale».

I membri del collegio sindacale nell’esercizio della loro missione non sono tenuti a verificare la gestione dell’impresa, e quindi le decisioni adottate dagli amministratori. Il perimetro del controllo è, infatti, più limitato. Ai sensi delle disposizioni del cod. civ, il collegio sindacale nell’esercizio dei suoi poteri di sorveglianza deve unicamente verificare che il principio di corretta amministrazione sia stato rispettato dagli amministratori nell’esercizio del loro mandato. Ciò significa che i sindaci non devono verificare la fondatezza delle scelte di gestione, ma devono accertarsi della legittimità di tali scelte e verificare l’esattezza del processo decisionale.

La mancanza di criteri precisi per determinare le responsabilità che incombono ai membri del collegio sindacale – aldilà, naturalmente, delle ipotesi di reati intenzionali – ha condotto i giudici a prendere decisioni deludenti – la maggior parte delle quali basate sul principio della responsabilità oggettiva – spesso accompagnate da sanzioni pecuniarie importanti nei confronti dei membri del collegio sindacale.

Le pronunce dei giudici sono state, infatti, ampiamente criticate dalla dottrina e dai professionisti del settore perché basata su una presunzione di colpa e non su prove concrete di negligenza specifica

Non è un caso se il settore del controllo, all’interno delle società per azioni, sia entrato in crisi. L’associazione di categoria rileva a tale proposito che i migliori professionisti del settore rifiutano oramai di sedere al collegio sindacale perché la minaccia di una responsabilità automatica, suscettibile di esporli ad un rischio giudiziario e finanziario rilevante, scoraggia ogni tipo di iniziativa individuale

Progetto di legge n°1276 sulla responsabilità dei membri del collegio sindacale

Partendo da queste considerazioni, il 4 luglio 2023 è stato presentato alla Camera dei deputati il progetto di legge n°1276 che modifica l’art. 2407 del cod.civ., in materia di responsabilità civile dei membri del collegio sindacale.

Approvato dalla Camera dei deputati il 29 maggio 2024, il progetto di legge n°1276 è attualmente in discussione al Senato, dove una procedura accelerata è stata messa in atto per facilitare la sua approvazione definitiva.

La proposta di legge mira, da una parte, ad assicurare che i sindaci siano sanzionati solamente per azioni o omissioni effettivamente provate e direttamente collegate al danno, introducendo il requisito del “dolo specifico” per configurare la loro responsabilità, e d’all’altra ad allineare le norme relative alla responsabilità civile dei membri del collegio sindacale a quelle applicabili in altri paesi dell’UE.

A tal fine, il progetto di legge n°1276 introduce nell’ordinamento italiano un metodo di determinazione delle sanzioni pecuniarie basato sul sistema detto di scaglioni di compenso annuo, che ridimensiona la responsabilità a seconda dell’emolumento percepito e delle responsabilità del collegio sindacale.

Il nuovo testo dell’articolo 2407, comma 2 del cod.civ., dispone che i membri del collegio sindacale sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi in caso di mancato rispetto dei loro doveri-poteri di controllo.

I criteri di riferimento per la determinazione della sanzione pecuniaria applicabile dipendono dall’importo del massimale e dalla dimensione dell’impresa. Il legislatore ha così identificato i seguenti massimali e multipli:

  • Per compensi fino a 10.000 euro, la responsabilità può raggiungere fino a 15 volte il compenso annuo
  • Per compensi compresi entro 10.000 e 50.000 euro, la responsabilità è limitata a 12 volte il compenso annuo
  • Per compensi superiori a 50.000 euro, la responsabilità è contenuta a 10 volte il compenso annuo.

Questo approccio presuppone dunque l’esistenza di un legame diretto tra l’importo della sanzione pecuniaria inflitta per i danni causati dal collegio sindacale e l’importo della retribuzione annuale versata a favore di ciascun membro del collegio.

Inoltre, presenta il vantaggio di garantire una maggiore certezza del diritto in quanto consente di valutare la responsabilità civile di ciascun membro del collegio sindacale in funzione dell’importanza, della complessità e della natura del compito in concreto svolto da quest’ultimo.

La responsabilità dei sindaci è esclusa solo nel caso in cui si dimostri l’assenza di dolo, ovvero l’intenzione deliberata di causare danno.

Il legislatore, quindi, con questo nuova riformulazione della responsabilità civile mira a proteggere meglio i sindaci – consentendo loro di esercitare i loro doveri di vigilanza senza il timore di conseguenze legali sproporzionate – e a rafforzare l’integrità e l’efficacia dei collegi sindacali nelle società che adottano il modo di governance tradizionale.

Il disegno di legge interviene anche sulla questione relativa alla prescrizione dell’azione di responsabilità. Lo scopo è di armonizzare le disposizioni in materia di prescrizione in modo da garantire la parità di trattamento tra i membri del collegio sindacale e i revisori legali.

La normativa attuale prevede, infatti, che la prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione della carica o dal compimento dell’atto che ha causato danno al socio o al terzo. Inoltre, il termine può partire anche dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale diventa oggettivamente rilevabile, come interpretato dalla giurisprudenza.

Il nuovo testo dell’articolo 2407, comma 4 del cod. civ. dispone, invece, che l’azione di responsabilità nei confronti dei membri del collegio sindacale si prescrive entro cinque anni dalla presentazione della relazione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, relativa all’anno in cui si è verificato il danno.

Questa modifica mira a eliminare le disparità di trattamento tra revisori legali e membri del collegio sindacale – in quanto i due ruoli soprattutto nelle piccole e medie imprese (PMI) spesso coincidono – stabilendo così un principio chiaro per il calcolo della prescrizione dell’azione di responsabilità.

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