Sia l’Italia che la Francia devono affrontare un massiccio aggiustamento di bilancio, che si aggira intorno ad un punto di PIL all’anno per ciascuno paese secondo uno studio condotto dall’istituto Bruegel.

L’Italia è il Paese che dovrà fare il maggior sforzo: 1,08 punti di PIL all’anno per quattro anni. Viene seguito dall’Esagono che dovrà invece trovare ogni anno 0,94 punti di PIL.

Per far fronte a questa situazione, il 23 ottobre il Governo italiano ha presentato al Parlamento il progetto di legge di bilancio 2025. Questo testo si iscrive in una strategia pluriennale di risanamento dei conti pubblici, al fine di ridurre il disavanzo pubblico al 3,3% nel 2025, al 2,8% nel 2026 e al 2,6% nel 2027.

Tra le misure proposte, il progetto di legge di bilancio prevede una disposizione per rafforzare le funzioni di controllo e monitoraggio del ministero delle finanze sulle finanze pubbliche.

Campo di applicazione dell’art. 112 del progetto di legge di bilancio 2025 

L’arte. 112 del progetto di legge bilancio 2025 dispone che le imprese che hanno ricevuto un significativo sostegno pubblico, il cui importo è fissato a 100.000 euro annui, devono designare nei loro organi di controllo un rappresentante del MEF (Ministero dell’economia e delle finanze). Questa disposizione dovrebbe applicarsi – naturalmente se il testo del disegno di legge è approvato dal Parlamento – alle seguenti entità: imprese, istituzioni, organismi e fondazioni.

In particolare, per quanto riguarda le imprese, sono interessate dall’art.112 del progetto di legge patrimoniale le società di capitali, comprese le società a responsabilità limitata, dotate di un collegio sindacale o di una società di revisione. Ciò significa che sono esclusi dal campo di applicazione dell’art. 112 le imprese dotate di un organo di controllo unipersonale o di un revisore legale.

Sono escluse anche le imprese controllate e le imprese in cui le partecipazioni sono detenute da regioni o da enti locali.

Procedura di nomina e poteri di controllo del rappresentante MEF

L’arte. 112 stabilisce che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2025 così approvata dal Parlamento, le imprese interessate devono modificare lo statuto e la governance d’impresa per conformarsi ai nuovi requisiti di legge.

In altre parole, devono procedere alla sostituzione di uno dei membri del collegio sindacale (che é composto generalmente da tre membri) o della società di revisione con il rappresentante del MEF.

Questa disposizione si applica a partire dalla prima scadenza dell’organo dopo l’anno in cui il sostegno pubblico ha superato la soglia di 100.000 euro. L’obbligazione cessa alla prima scadenza dell’organo di controllo successiva all’anno in cui il sostegno pubblico scende al di sotto di tale soglia.

Il rappresentante del MEF – che è scelto tra i dirigenti del ministero dell’economia e delle finanze – deve agire con la diligenza, l’indipendenza e la professionalità richieste, secondo i casi, per i membri del collegio sindacale o della società di revisione.

Deve inoltre assicurare il monitoraggio e la sorveglianza delle spese e riferire al Dipartimento della contabilità generale dello Stato in merito ai risultati e alle verifiche effettuate, conformemente alle direttive definite dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Pertanto, tenuto conto dei vincoli di bilancio per l’anno 2025, le imprese interessate non potranno sostenere spese per l’acquisto di beni e servizi superiori al valore medio sostenuto per le stesse finalità nel corso degli esercizi 2021, 2022 e 2023, come indicato nei relativi bilanci o rendiconti finanziari.

Conclusioni

Questa disposizione è stata fortemente contestata dalle associazioni di categoria dei revisori dei contabili, che hanno evidenziato il fatto che i sistemi di controllo all’interno delle imprese interessate sono già molto efficaci.

Così, per soddisfare le esigenze di monitoraggio del ministero dell’economia e delle finanze sugli aiuti pubblici ricevuti dalle imprese interessate, suggeriscono che sarebbe più opportuno prevedere che gli organi di controllo attualmente incaricati del controllo in seno a tali imprese debbano redigere un rendiconto specifico sulle spese annuali da indirizzare allo stesso ministero.

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