Le banche, il cui ruolo principale è quello di finanziare l’economia, devono far fronte oggi ad una valanga di regolamenti. La crisi dei subprime del 2008, che si è trasformata in una crisi sistemica, ha rivelato l’inadeguatezza della regolamentazione finanziaria di fronte ai prodotti sofisticati della finanza.
Ed è così che le autorità pubbliche e le banche centrali, in Europa e negli Stati Uniti, hanno deciso di intervenire per aiutare le banche più grandi (“too big to fail”) a ricapitalizzarsi in modo da evitare reazioni a catena di fallimenti. Si sono anche accordate per dotarsi di un quadro di regole capaci di garantire i mercati finanziari e rafforzare il sistema di controllo interno e di governance delle banche.
Gli standard internazionali per la regolamentazione bancaria sono stabiliti dal Comitato di Basilea che – riunisce i governatori delle banche centrali e i capi delle autorità di vigilanza di 28 paesi – è responsabile della definizione delle regole prudenziali applicabili alle banche.
Queste regole mirano a garantire che le banche detengano in ogni momento una quantità minima di capitale e di liquidità in relazione alle loro passività, ponderate o no sui rischi. L’ultima revisione degli standard prudenziali internazionali (Basilea III) risale al dicembre 2017, che finalizza le riforme iniziate dopo la crisi finanziaria del 2008[1].
In Europa, la direttiva UE n°2013/36 (CRD 4 – Capital Requirement Directive)[2] e il regolamento UE n°575/2013 (CRR)[3], adottati il 26 giugno 2013, traducono, nel diritto europeo, la riforma di Basilea III, entrata in vigore nel gennaio 2014.
- La direttiva CRD 4 ha ripreso il precedente quadro CRD (Basilea II) che regola l’accesso all’attività bancaria, definisce le autorità competenti e il meccanismo di vigilanza prudenziale. Il testo ha aggiunto nuovi elementi sulle riserve di capitale, la remunerazione, la trasparenza e ha rafforzato significativamente la governance delle banche.
- Il regolamento UE n. 585/2013 (CRR) copre vari aspetti come il capitale, la liquidità, l’indice di leva finanziaria, le grandi esposizioni e i rischi di credito di controparte. Si applica direttamente, senza bisogno di trasposizione nel diritto locale, a tutti gli istituti bancari dell’Unione europea.
Il legislatore europeo persegue quindi l’obiettivo di standardizzare la politica macro-prudenziale nell’euro zona in modo da prevenire i rischi sistemici, ridurre la probabilità di crisi finanziarie e ridurre gli eventuali impatti negativi.
In Francia e in Italia, le disposizioni della CRD 4 sono state recepite nel diritto nazionale rispettivamente nel Codice monetario e finanziario e nel Testo unico bancario (TUB), nonché in una serie di testi normativi autonomi (decreti, ordinanze e circolari).
Per quanto riguarda in particolare l’aspetto della governance bancaria, l’ordinanza del 3 novembre 2014 sul controllo interno delle società del settore bancario, dei servizi di pagamento e dei servizi di investimento soggette alla vigilanza dell’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), in Francia, e la circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 del 17 dicembre 2013 sulle disposizioni di vigilanza per le banche, in Italia, hanno stabilito le regole specificamente applicabili agli organi di governance delle banche francesi e italiane.
I due testi tengono anche conto delle linee guida sulla governance pubblicate dall’Autorità bancaria europea (EBA), che forniscono importanti chiarimenti per l’applicazione delle direttive e dei regolamenti europei[4].
I sistemi giuridici e i modi di governance variano molto da paese a paese. Tuttavia, qualsiasi istituzione bancaria, indipendentemente dalla sua forma, può giungere a darsi una buona governance istituendo alcune funzioni essenziali capaci di fare da contrappeso e di assicurare una gestione, sana e prudente, dei rischi a cui la banca può essere esposta.
In questo articolo, esamineremo più da vicino le principali novità introdotte dai testi citati. In particolare, esamineremo le modalità di governance della società monistica con un consiglio di amministrazione, in Francia, e della società tradizionale con un consiglio di amministrazione e collegio sindacale, in Italia.
L’ordinanza del 3 novembre 2014
L’ordinanza del 3 novembre 2014 ha completato il recepimento, nel diritto francese, degli aspetti relativi alla governance e al controllo interno della direttiva 2013/36/UE (CRD IV). Il testo prevede delle disposizioni aggiuntive a quelle incorporate nel Codice monetario e finanziario (CMF) dall’ordinanza 2014/158 del 20 febbraio 2014, che definisce il quadro generale del sistema di governance e i poteri dell’organo di supervisione strategica[5].
Questa ordinanza sostituisce il regolamento CRBF 97-02 e introduce delle disposizioni di nuova applicazione che tengono conto dei seguenti tre punti:
Dissociazione delle funzioni
In applicazione della direttiva CRD 4, il dispositivo di governance di una banca deve distinguere chiaramente le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione da quelle di direttore generale (DG) al fine di promuovere una gestione, sana e prudente, dei rischi associati alle attività bancaria[6].
Salvo rare eccezioni – che devono essere peraltro giustificate dal principio di proporzionalità – il cumulo delle funzioni di presidente del consiglio e di direttore generale non è più possibile nel settore bancario.
Il Codice monetario e finanziario stabilisce ormai che la gestione effettiva di una banca deve essere assicurata da almeno due persone.
In una società anonima con un consiglio di amministrazione, la funzione di dirigente effettivo è attribuita al direttore generale (DG) e al o ai direttori generali delegati (DGD). Questi devono disporre dei più ampi poteri e sono tenuti a valutare e monitorare periodicamente l’efficacia dei sistemi e delle procedure di controllo adottate e implementate[7].
Organo di supervisione strategica: funzione, composizione, dimensione
Le nuove disposizioni del Codice monetario e finanziario conferiscono al consiglio di amministrazione una funzione di supervisione strategica. Come tale, il consiglio:
- Esamina il dispositivo di governance, valuta periodicamente la sua efficacia e si assicura che vengano intraprese azioni correttive per rimediare ad eventuali carenze.
- Approva e rivede regolarmente le strategie e le politiche che regolano il processo di decisione, la gestione, il monitoraggio e la riduzione dei rischi a cui la banca è o potrebbe essere esposta.
- Determina le orientazioni strategiche e ne controlla l’attuazione da parte della direzione effettiva.
- Adotta e rivede i principi generali della politica di remunerazione della banca e monitora la loro attuazione.
- Assicura il rispetto degli obblighi in materia di controllo interno[8].
Il rafforzamento del ruolo e delle responsabilità del consiglio di amministrazione nelle sue funzioni di supervisione strategica richiede, di conseguenza, che i membri del consiglio soddisfino le condizioni di onorabilità, indipendenza, disponibilità, competenza (individuale e collettiva) e assenza di conflitti di interesse.
Il consiglio deve disporre di profili dotati di competenza ed esperienza professionale nel settore bancario – sufficientemente diversificati in termini di equilibrio di genere, età, nazionalità, ecc. – necessari per permettere al consiglio di prendere le buone decisioni con conoscenza di causa.
La proporzione di amministratori inesperti, che non hanno familiarità con i mercati e i mestieri della banca, è destinata a diminuire in futuro. In tal senso, dei progressi sono già stati registrati nei consigli di amministrazione delle banche francesi, come ha messo in evidenza l’ACPR[9].
Il regolatore bancario insiste molto sul fatto che, oltre alla competenza individuale, l’organo di supervisione strategica deve anche giustificare la sua competenza ed esperienza da un punto di vista collettivo per adempiere correttamente ai suoi compiti. Così per permettere che la collegialità possa esprimersi nel modo più efficace possibile, il regolatore – anche se non lo dice esplicitamente – sembra suggerire che il consiglio di amministrazione non dove essere pletorico.
Comitati endoconsiliari
In conformità con la direttiva CDR 4, l’ordinanza del 3 novembre 2014 ha introdotto importanti novità per quanto riguarda i comitati endoconsiliari. E ha stabilito che le imprese bancarie con un bilancio superiore a 5 miliardi di euro sono tenute a creare due comitati endoconsiliari: il comitato dei rischi e il comitato delle nomine, oltre al comitato delle remunerazioni che era già stato creato dalla direttiva CRD 3[10].
- Il comitato dei rischi: ha il compito di aiutare il consiglio di amministrazione nella definizione strategia globale e di propensione ai rischi di qualsiasi natura, attuali e futuri, e di assicurarsi che quest’ultima sia effettivamente attuata dai dirigenti.
- Il comitato delle nomine: ha il compito di fare proposte al consiglio di amministrazione per quanto riguarda la selezione e la nomina degli amministratori e dei membri dei comitati endoconsiliari, nonché di definire il piano di successione delle cariche sociali. Il comitato è anche responsabile di assicurare l’equilibrio di genere e la diversità, e di valutare le conoscenze, le capacità e l’esperienza dei candidati.
- ll comitato delle remunerazioni: è responsabile della preparazione delle decisioni che il consiglio di amministrazione prende in merito alla remunerazione dei dirigenti e degli amministratori esecutivi, ed ha il compito di rivedere annualmente i principi della politica di remunerazione della banca.
Questi comitati sono composti da almeno tre membri del consiglio di amministrazione che non ricoprono cariche direttive all’interno della banca. Almeno due terzi dei membri di questi comitati sono indipendenti, ai sensi del Codice Afep-Medef.
Va notato che l’obbligo di istituire un comitato d’audit – che esiste in tutte le società quotate – continua ad applicarsi[11]. Questo comitato è responsabile del monitoraggio delle questioni relative alla preparazione e al controllo delle informazioni contabili e finanziarie, nonché dell’efficacia dei sistemi di controllo interno, della misurazione, del monitoraggio e della gestione dei rischi.
La circolare n°285/2013 della Banca d’Italia
Come la Francia, l’Italia ha recepito la direttiva CRD 4 nel diritto interno. La parte normativa del Testo Unico Bancario (TUB) e del Testo Unico della Finanza (TUF) – che prevedono norme specificamente applicabili alle banche e agli organi di governo delle società per azioni quotate nei mercati regolamentati – è stata modificata dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181/2015.
Oltre a queste disposizioni, la circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 ribadisce il principio che la governance di un’impresa bancaria deve essere guidata dal principio di proporzionalità. In altre parole, nella definizione della governance occorre prendere in considerazione le dimensioni dell’impresa, la struttura azionaria, la complessità dell’attività svolta, la propensione al rischio, gli obiettivi strategici a breve e lungo termine, così come l’ambiente economico in cui opera l’impresa.
A differenza del sistema di governance francese, il sistema italiano non si concentra troppo sulla separazione delle funzioni. E questo per una ragione molto semplice: le regole della società per azioni prevedono già una separazione molto chiara delle funzioni di gestione, amministrazione e controllo. In questo ambito, la circolare n°285/2013 fornisce solo alcuni chiarimenti.
Invece, in linea con la direttiva CRD 4, la circolare n. 285/2013 rafforza il ruolo di supervisione strategica del consiglio di amministrazione e il ruolo di co-controllo del collegio sindacale, e introduce novità in termini di composizione del consiglio di amministrazione e dei comitati endoconsiliari, degli amministratori indipendenti e del sistema di controllo interno.
Organo di gestione
Un sistema efficace di governance d’impresa deve basarsi sul principio dell’equilibrio dei poteri. Ciò vuol dire che le funzioni di supervisione strategica e di gestione devono essere assegnate a diversi organi e le loro responsabilità devono essere chiaramente identificate. Il consiglio di amministrazione deve orientare e approvare la strategia della banca e sorvegliare la sua attuazione. L’organo di gestione, quanto a lui, deve attuare le orientazioni strategiche e assicurare la gestione quotidiana della banca.
In diritto italiano, il consiglio di amministrazione di una società per azioni può delegare alcune delle sue funzioni a uno o più amministratori delegati o a un comitato esecutivo. A questo proposito, la circolare n. 285/2013 precisa che:
- La delega di poteri deve essere precisa e limitata. Deve indicare esattamente i poteri delegati per permettere all’organo di supervisione strategica di verificare il modo in cui vengono esercitati e, se del caso, di apportare le modifiche necessarie per riorientare l’azione degli organi delegati.
- Le banche più grandi possono decidere di affidare la gestione a due organi: un comitato esecutivo e un amministratore delegato, o a più amministratori delegati. In questo caso, in applicazione del principio di proporzionalità, il ruolo e le funzioni di questi due organi devono essere ben chiare per evitare qualsiasi tipo di conflitto o ambiguità.
- Le banche possono nominare un direttore generale. La circolare 285/2013 afferma che il compito di direttore generale non può essere assegnato ad un amministratore delegato.
Organo di supervisione strategica: funzione, dimensione e composizione
Le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia si allineano a quelle del Codice monetario e finanziario francese e all’ordinanza del 3 novembre 2014. Tali disposizioni rafforzano la funzione di supervisione strategica del consiglio di amministrazione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di governance e di gestione dei rischi.
La circolare n. 285/2013 insiste molto sul fatto che le dimensioni del consiglio di amministrazione devono essere adeguate alla complessità dell’attività svolta e alla struttura organizzativa della banca. Per le banche più importanti, il numero massimo di amministratori che siedono nel consiglio non può superare i 15 membri. Le eccezioni a questa regola sono possibili, ma devono essere ben giustificate.
I membri del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, di indipendenza, di professionalità, di competenza ed aver acquisito l’esperienza necessaria per l’esercizio delle loro funzioni[12].
Comitati endoconsiliari
Per il regolatore, i comitati endoconsiliari devono procedere ad un esame sempre più analitico delle attività della banca, in particolare per quanto riguarda le questioni relative ai rischi e al loro monitoraggio. In Italia, come in Francia, il consiglio di amministrazione delle banche più importanti può contare sull’aiuto di tre comitati specializzati: il comitato dei rischi, il comitato delle nomine e il comitato delle remunerazioni.
Ogni comitato è composto da 3 a 5 amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali deve soddisfare i requisiti di indipendenza. Almeno un amministratore non esecutivo deve essere eletto dagli azionisti di minoranza. Il presidente di ogni comitato è scelto tra gli amministratori indipendenti.
I comitati specializzati contribuiscono così a rafforzare il coinvolgimento dell’organo di supervisione strategica nell’esame critico della politica di gestione e controllo dei rischi adottata dalla banca.
Presidente del consiglio d’amministrazione
La circolare n. 285/2013 rafforza il ruolo di garanzia del presidente del consiglio di amministrazione. Il quale ha la responsabilità di garantire il buon funzionamento del consiglio, favorendo il dialogo tra i membri esecutivi e non esecutivi e di assicurare che le questioni di importanza strategica abbiano la priorità nel dibattito del consiglio. Il presidente del consiglio non esercita alcuna funzione esecutiva.
Amministratori indipendenti
L’inclusione di amministratori indipendenti nel consiglio di amministrazione e nei suoi comitati specializzati ne rafforza la competenza collettiva. Le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia stabiliscono la regola che almeno un quarto dei membri dell’organo di supervisione strategica deve soddisfare le condizioni di indipendenza. Questa disposizione introduce un vincolo che non esisteva prima, e secondo alcuni autori, tale condizione limita l’autonomia delle banche[13].
Un’altra questione che è stata esaminata riguarda lo status degli amministratori indipendenti. Gli amministratori indipendenti sono ora investiti di maggiori responsabilità rispetto agli amministratori non esecutivi. Potrebbe essere opportuno – come la dottrina italiana suggerisce da anni – cambiare il loro status per tener conto dei rischi legati all’esercizio delle loro funzioni.
Organo di controllo
Nel modo di governance della società tradizionale, è al collegio sindacale che sono attribuiti poteri di controllo sulla gestione dell’impresa. A dire il vero, la circolare n. 285/2013 non ha modificato le regole per la composizione e la nomina dei membri del collegio sindacale. Le regole applicabili sono sempre quelle di cui al TUB e al TUF.
Il controllo è al centro della legislazione europea e delle disposizioni della Banca d’Italia. In questo ambito, al collegio sindacale viene assegnato un ruolo di vigilanza attiva anzi di co-controllo. Deve verificare l’adeguatezza e il corretto funzionamento della struttura organizzativa, valutare il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema di controllo interno, con particolare riguardo al controllo dei rischi di competenza del comitato dei rischi, il funzionamento dell’Internal audit e del sistema informativo contabile.
Per questo motivo, è essenziale che il ruolo e le responsabilità di tutte gli organismi coinvolti nell’attività di controllo siano definite e ben coordinate al fine di evitare la sovrapposizione di compiti, competenze e azioni che minerebbero la credibilità dell’architettura globale della governance della banca.
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In conclusione, grazie all’attuazione di questi regolamenti, le banche in Francia e in Italia sono molto più solide di prima. Tuttavia, non sono immuni da possibili nuove crisi.
L’ambiente bancario è in continuo cambiamento. Per farvi fronte, le banche devono dotarsi di sistemi di governance che siano in grado di adattarsi ai cambiamenti normativi e tirare profitto anche dalle innovazioni tecnologiche disponibili o in via di sviluppo – blockchain, RPA (Robotic Process Automation), intelligenza artificiale, riconoscimento di immagini e di lingue, ecc. – per mettere in sicurezza l’attività della banca ed evitare crisi future.
gp@giovannellapolidoro.com
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[1] v. Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, « Bâle III : finalisation des réformes de l’après-crise », Décembre 2017.
[2] v. Directive 2013/36/UE (CRD-4) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE
[3] v. Règlement UE n.575/2013 (CRR) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le Règlement UE n.648/2012.
[4] v. ABE, « Orientation de l’ABE sur la gouvernance interne », publiées le 27 septembre 11 et successivement révisées.
[5] v. articolo L511-51 e ss del Codice monetario e finanziario
[6] L’article 88, alinéa 1, point (e), de la directive CDR 4 dispose que : « le président de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance d’un établissement ne peut pas exercer simultanément la fonction de directeur général dans le même établissement, sauf lorsqu’une telle situation est justifiée par l’établissement et approuvée par les autorités compétentes »
[7] v. articolo 242 dell’orinanza del 3 novembre 2014
[8] v. articolo L.511-55 e ss. del Codice monetario e finanziario
[9] v. ACPR, « Mise en place des nouvelles règles de gouvernance dans le secteur de la banque : bilan et perspectives », janvier 2020.
[10] v. articolo 104 dell’ordinanza del 3 novembre 2014 e l’articolo L.511-89 e ss. del Codice monetario e finanziario
[11] v. articolo L.823-19 e L.823-20 del Codice di commercio
[12] v. il Decreto 23 novembre 2020, n. 169 “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”.
[13] v. Raffaele LERNER, “La governance delle banche italiane”, 2016