Negli ultimi anni, vari scandali hanno colpito il settore economico e finanziario. Questi eventi, spesso il risultato di gravi malfunzionamenti, hanno spinto i regolatori ad inasprire i controlli con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e ridurre i rischi sistemici, in modo da migliorare la protezione dei clienti.

Sotto il triplice impulso della volontà politica, delle raccomandazioni del Financial Stability Board (FSB) e del Comitato di Basilea, il legislatore europeo ha adottato, il 26 giugno 2013, la Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e il regolamento (UE) n. 575/2013.

Dal punto di vista nazionale, l’ordinanza del 3 novembre 2014 sul controllo interno nel settore bancario, in Francia, e la circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 sulla vigilanza, in Italia, hanno consentito il completamento del recepimento, nell’ordinamento francese e italiano, degli aspetti relativi alla governance e al controllo interno introdotti dalla Direttiva 2013/36/UE.

Le misure messe in atto richiedono alle banche di identificare e controllare, con un approccio globale, tutti i rischi che potrebbero influenzare la loro attività e compromettere il buon funzionamento del mercato.

I rischi che una banca può affrontare sono generalmente classificati in due categorie: rischi bancari e rischi operativi.   

  1. I rischi bancari

I rischi bancari sono rischi specifici dell’intermediazione e della prestazione di servizi di investimento. Questa categoria di rischi comprende in particolare:

  • Rischio di credito e di controparte: è il rischio che un cliente debitore (un individuo o una impresa) non sia in grado di rimborsare il suo debito alla scadenza concordata, causando così una perdita alla controparte creditrice. Tuttavia, l’inadempimento degli obblighi non dipende sempre dalla volontà del debitore. Infatti, il deterioramento della situazione finanziaria del mercato può esporre il debitore a gravi difficoltà che lo rendono incapace di rimborsare il prestito. Quindi, generalizzando, il rischio di credito può essere considerato come la possibilità che un cambiamento inatteso nella capacità di rimborso di un debitore possa portare a un cambiamento inatteso del valore del credito.
  • Rischio di tasso di interesse: è il rischio che si corre in caso di una variazione sfavorevole dei tassi di interesse sulla posizione finanziaria di una banca. Accettare questo rischio è qualcosa di intrinseco all’attività bancaria e può essere una fonte importante di redditività e apprezzamento del capitale. Tuttavia, un rischio eccessivo può rappresentare una minaccia sostanziale per i profitti e il capitale di una banca. I movimenti dei tassi d’interesse influenzano i guadagni alterando il reddito netto d’interesse e altri redditi e spese operative sensibili ai tassi d’interesse. Essi influenzano anche il valore dei crediti, dei debiti e degli strumenti fuori bilancio, poiché il valore attuale dei flussi di cassa attesi (e, in alcuni casi, i flussi di cassa stessi) varia con i tassi di interesse[1].
  • Rischio di liquidità: è il rischio che si presenta quando la banca non può soddisfare le sue passività con le sue attività a breve termine disponibili o mobilizzabili. In questo caso, la banca non è insolvente, ha, a priori, attivi sufficienti per onorare i suoi impegni, ma è messa in difficoltà da due possibili situazioni: (1) lo sfasamento temporale tra quando deve rimborsare i suoi creditori e quando sarà rimborsato dai suoi debitori; (2) il disallineamento di liquidità tra le sue passività (essenzialmente debito a breve o a brevissimo termine) e le sue attività (in particolare prestiti). In questo modo, se i creditori della banca chiedono in massa la conversione dei loro crediti in contanti o il loro trasferimento a un’altra banca, o se non rinnovano il debito a breve termine, la banca può trovarsi in una situazione di illiquidità. Questa vulnerabilità al rischio di liquidità è una minaccia per l’intero sistema finanziario, poiché il rischio di liquidità è un rischio intrinsecamente sistemico.
  • Rischio di mercato: è il rischio di perdite che possono derivare dalle fluttuazioni dei prezzi degli strumenti finanziari scambiati su un mercato. Il rischio può riguardare i prezzi delle azioni, i tassi d’interesse, i tassi di cambio o i prezzi delle materie prime. Se i rischi di mercato non sono contenuti, possono avere conseguenze drammatiche per le istituzioni finanziarie, come dimostrato dalla crisi dei subprime del 2007-2008. Infatti, questi prestiti sono stati convertiti in titoli finanziari, che sono stati mescolati con altri prestiti immobiliari più sicuri e scambiati sui mercati finanziari. Questa pratica, nota come “cartolarizzazione”, è stata ampiamente utilizzata dalle banche americane. Il problema è che dopo alcuni anni, molti clienti che avevano contratto prestiti subprime si sono trovati nell’impossibilità di far fronte ai loro obblighi a causa dell’aumento dei tassi d’interesse negli Stati Uniti a partire dal 2004, e l’inaspettato calo dei prezzi degli immobili che è seguito a partire dal 2006. I titoli associati a questi prestiti hanno quindi perso il loro valore molto rapidamente. La crisi finanziaria del 2007-2008 ha colpito molti paesi contemporaneamente e ha portato a una crisi economica su scala mondiale che non si vedeva dalla Grande Depressione.
  1. I rischi operativi

I rischi operativi sono generati dalle attività commerciali e dall’ambiente operativo della banca. La loro importanza è aumentata negli ultimi anni, a causa dell’effetto combinato di vari fattori: i cambiamenti nel modo di operare dei mercati, la sofisticazione delle tecniche finanziarie, i cambiamenti nei processi interni, lo sviluppo delle tecnologie e dei fornitori di servizi (come, per esempio, i giganti dell’e-commerce), la geopolitica e il clima.

Tutti questi fattori possono generare costosi incidenti operativi e avere un serio impatto sull’organizzazione della banca e sul buon funzionamento del mercato.

Il Comitato Basilea II definisce il rischio operativo come “il rischio di perdite derivanti da processi interni, persone e sistemi inadeguati o deboli o da eventi esterni”.

La portata di questa definizione è piuttosto ampia. Copre qualsiasi evento che interrompe il normale corso dei processi aziendali e genera perdite finanziarie o danni all’immagine della banca.

I rischi operativi sono generalmente classificati in tre grandi categorie che includono:

  • Rischio giuridico: è il rischio di qualsiasi controversia con una controparte derivante da imprecisione, lacune o insufficienza che possa essere attribuita alla società oggetto dell’accordo per quanto riguarda le sue operazioni[2]. Così, non fornire un’informazione precontrattuale, chiara ed esaustiva, al cliente che richiede il credito è una violazione del dovere d’informazione ed espone la banca ad una possibile insoddisfazione da parte del cliente, o addirittura ad un’azione legale.
  • Rischio di non conformità: è il rischio di incorrere in sanzioni legali, amministrative o disciplinari, perdite finanziarie significative o danni alla reputazione della banca derivanti dal mancato rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali o europei direttamente applicabili e specifici per le attività bancarie o finanziarie, delle norme professionali ed etiche o delle istruzioni dell’alta direzione adottate in applicazione delle direttive del consiglio di supervisione[3]. Il rischio di non conformità include, in particolare, le disposizioni relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, lo svolgimento di attività bancarie e finanziarie (compresi i conflitti di interesse), la privacy e la protezione dei dati, la legislazione fiscale e il diritto del lavoro.
  • Rischio d’immagine o di reputazione: si tratta della perdita di fiducia, credibilità o reputazione di una banca sul mercato e tra i suoi clienti a causa di un incidente operativo o di altri eventi accidentali che potrebbero danneggiare la sua reputazione e quindi le sue prospettive e i suoi profitti futuri. Può essere il risultato di una cattiva gestione, compresa la non conformità alle leggi, di mancanza di trasparenza e d’impegno con il regolatore, che mettono in discussione l’etica e la professionalità della banca.

La natura dei rischi e il loro impatto sono in costante evoluzione nelle banche. Il regolamento (UE) n. 575/2013 ha identificato altri rischi come: i rischi di base, i rischi di diluizione, i rischi di cartolarizzazione, i rischi di modello o ancora i rischi di leva finanziaria eccessiva.

Le banche devono quindi rispettare queste disposizioni obbligatorie. Per farlo, devono analizzare la loro esposizione a questi nuovi rischi e formalizzare le procedure di controllo per attenuarli e controllarli.

gp@giovannellapolidoro.com

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[1] Comitato di Basilea sul controllo bancario: Principi per la gestione del rischio di tasso d’interesse

[2] V. articolo 10k de l’arrêté del 3 novembre 2014

[3] V. articolo 10p de l’arrêté del 3 novembre 2014