Le principali misure adottate dal Parlamento e dal Consiglio europeo in applicazione del Piano d’azione 2018 sono state introdotte attraverso dei regolamenti, che costituiscono i pilastri sul quale si fonda l’assetto normativo europeo in materia di finanza sostenibile, ed introducono:

  • Una tassonomia normativa a livello europeo
  • Una regolamentazione sulla pubblicazione delle informazioni di sostenibilità delle attività economiche e dei prodotti finanziari
  • Una regolamentazione sullo sviluppo di indicatori di riferimento in materia di sostenibilità.

Tutte queste misure regolamentari impongono agli operatori economici interessati l’obbligo di fornire agli investitori che intendono impegnarsi in investimenti sostenibili informazioni più chiare, pertinenti e complete.

  1. Il Regolamento Tassonomia (Reg. 2020/852/UE)

Nel 2018, la Commissione europea ha incaricato il gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile (Technical expert group on sustainable finance – TEG) di elaborare un progetto di tassonomia europea con il duplice obiettivo di:

  • Sviluppare un linguaggio comune, che è una condizione indispensabile per l’attuazione efficace e armonizzata delle norme in materia di finanza sostenibile in tutti i paesi dell’UE
  • Creare un sistema di classificazione delle attività economiche considerate sostenibili dal punto di vista climatico, ambientale e sociale.

Il rapporto tecnico finale del TEG – che è stato presentato alla Commissione nel marzo 2020 – contiene raccomandazioni sulla concezione globale della tassonomia dell’UE, nonché orientamenti dettagliati in merito al modo in cui le imprese e gli istituti finanziari possono utilizzare e dichiarare delle informazioni sulla base della tassonomia.

Nel giugno 2020, sulla base del rapporto finale del TEG, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato il Regolamento Tassonomia 2020/852/UE, che si applica direttamente a tutti gli attori europei senza bisogno di essere recepito nel diritto nazionale degli Stati membri.

L’art. 3 del Regolamento Tassonomia stabilisce che per essere considerate sostenibili, le attività economiche devono:

  • Contribuire in modo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali identificati dall’articolo 9 del regolamento, e non causare un danno significativo agli altri cinque obiettivi («Do Not Significant Harm – DNSH»)
  • Essere esercitate nel rispetto delle garanzie minime. Tali sono considerate, le procedure adottate dall’impresa che esercita un’attività economica per mettersi in conformità con le linee guida dell’OCSE all’indirizzo delle imprese multinazionali, le linee guida delle Nazioni Unite relativi alle imprese e ai diritti umani, compresi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali citate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIT) sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell’uomo.
  • Soddisfare i criteri di revisione tecnica stabiliti dalla Commissione europea

L’articolo 9, che è la vera pietra angolare del Regolamento Tassonomia, stabilisce quindi che costituiscono obiettivi climatici:

  1. Attenuazione dei cambiamenti climatici (ai sensi dell’art. 10 del Reg. 2020/852/UE)
  2. Adattamento ai cambiamenti climatici (ai sensi dell’art. 11 del Reg. 2020/852/UE)
  3. Uso sostenibile e protezione delle risorse acquatiche e marine (ai sensi dell’art. 12 del Reg. 2020/852/UE)
  4. La transizione verso un’economia circolare (ai sensi dell’art. 13 del Reg. 2020/852/UE)
  5. Prevenzione e riduzione dell’inquinamento (ai sensi dell’art. 14 del Reg. 2020/852/UE)
  6. La protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (ai sensi dell’art. 15 del Reg. 2020/852/UE).

Il Regolamento Tassonomia copre 90 attività economiche che rappresentano 13 settori di attività: silvicoltura, trasporti, energia, ristorazione e protezione dell’ambiente, gestione delle acque e dei rifiuti, costruzione e immobiliare, informazione e comunicazione, finanza e assicurazioni, scienza e tecnologia, istruzione, scienze umane e azione umana. Dal 1° gennaio 2023, due nuovi settori sono stati inclusi nell’elenco delle attività elegibili sulla base dei due obiettivi climatici: le attività legate all’energia nucleare e al gas fossile.

Il Regolamento Tassonomia prende in considerazione anche altre due categorie di attività. Così, oltre alle cosiddette attività sostenibili che contribuiscono in modo sostanziale a uno dei sei obiettivi ambientali, sono incluse nella tassonomia anche le:

  • Attività abilitanti: vale a dire le attività che aiutano altre attività a contribuire in modo significativo ad almeno uno dei sei obiettivi climatici. Per essere considerate come abilitanti, dette attività garantire un significativo impatto ambientale positivo durante tutto il loro ciclo di vita.
  • Attività transitorie: tali sono le attività che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Per essere qualificate come attività transitorie, devono soddisfare le seguenti condizioni:
  • Non esistono alternative tecnologiche o economicamente valide a basse emissioni di carbonio.
  • I livelli di emissioni di gas a effetto serra (GHG) devono rappresentare la migliore prestazione in un dato settore.
  • Le attività non comportano il blocco di asset ad alta intensità di carbonio e non possono impedire lo sviluppo e la diffusione di alternative a bassa intensità di carbonio.

Tale elenco non è esaustivo. La classificazione delle attività economiche è destinata a progredire in funzione dell’evoluzione normativa, poiché l’obiettivo della Commissione europea è di sviluppare ancor di più la tassonomia per estenderla ad un numero maggiore di attività.

Atti delegati

In conformità al Regolamento Tassonomia, la Commissione europea si è impegnata – come detto – a stilare un elenco di attività sostenibili, abilitanti e transitorie dal punto di vista ambientale e a definire i criteri per l’esame tecnico per ciascun obiettivo ambientale. Le attività e i criteri tecnici sono stati definiti e precisati negli atti delegati, che contengono delle misure di applicazione. Gli atti delegati finora adottati sono:

L’atto delegato 2021/2139/UE sul clima: comprende criteri tecnici di selezione per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione dei loro effetti. Entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2022, l’atto delegato clima è stato modificato dall’atto delegato 2023/2485/UE che ha introdotto ulteriori criteri tecnici di selezione per determinare le condizioni in cui alcune attività economiche possono essere considerate contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici, e per determinare se tali attività non causano un danno significativo a uno degli altri obiettivi ambientali. Il nuovo testo è entrato in vigore a partire dal 1°gennaio 2024.

L’atto delegato 2021/2178/UE sulla divulgazione delle informazioni: completa l’art. 8 del Regolamento Tassonomia, e specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni che le imprese finanziarie e non finanziarie devono pubblicare al fine di rendere nota la percentuale di attività economiche sostenibili nelle loro attività, nei loro investimenti o prestiti. Il testo è entrato in vigore il 1° gennaio 2022.

L’atto delegato 2022/1214/UE recante informazioni supplementari sul clima: modifica il regolamento delegato 2021/2139/UE e il regolamento delegato 2021/2178/UE, e include nella tassonomia UE, le attività economiche collegate all’utilizzo dell’energia nucleare e del gas. I criteri applicabili a siffatte attività sono in linea con gli obiettivi dell’UE in materia di clima e ambiente e potranno contribuire ad accelerare la transizione dai combustibili fossili solidi o liquidi, compreso il carbone, verso un futuro climaticamente neutro. Il testo è entrato in vigore dal 1°gennaio 2023.

L’atto delegato 2023/2486/UE in materia ambientale: stabilisce i criteri tecnici di selezione per determinare le condizioni in cui un’attività economica può essere considerata come un’attività che contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle risorse idriche e marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Altra condizione è che tale attività non deve arrecare un pregiudizio significativo ad uno degli altri cinque obiettivi climatici. Il testo è entrato in vigore il 1°gennaio 2024.

Obbligazioni di trasparenza

L’art. 8 del Regolamento Tassonomia stabilisce che le imprese soggette all’obbligo di pubblicare informazioni non finanziarie ai sensi dell’art. 19 bis o dell’art. 29 bis della Direttiva 2013/34/UE devono includere nella Dichiarazione di performance extra-finanziaria (DPEF) o nella DPEF consolidata informazioni relative al modo e alla misura in cui le attività dell’impresa sono associate ad attività economiche che possono essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento.

Più precisamente, l’art. 8 del Regolamento Tassonomia riguarda gli enti di interesse pubblico (EIP) ai sensi della Direttiva 2013/34/UE, a condizione che il loro numero medio di dipendenti nell’esercizio sia superiore a 500, che il loro totale di bilancio sia superiore a 20 milioni di euro o che il loro fatturato sia superiore a 40 milioni di euro alla data di chiusura del bilancio.

Tali imprese devono includere nella DPEF informazioni sulla tassonomia (denominate ormai indicatori chiave di prestazione (KPI) o Key Performance Indicators – KPIs’) secondo le modalità di applicazione specificate dall’atto delegato 2021/2178/UE.

Attuazione degli obblighi di trasparenza

Le disposizioni adottate tendono quindi ad aumentare le esigenze di trasparenza per alcune imprese per quanto riguarda il loro impegno ambientale. L’atto delegato 2021/2178/UE prevede un’attuazione graduale degli obblighi di trasparenza, ed a questo proposito distingue gli obblighi di dichiarazione delle imprese non finanziarie da quelli delle istituzioni finanziarie e fissa il seguente calendario:

Per le imprese non finanziarie

A partire dal 1° gennaio 2022, le imprese non finanziarie devono pubblicare un reporting semplificato e fornire informazioni relative esclusivamente all’eleggibilità degli obiettivi climatici: mitigazione e adattamento. Pertanto, devono indicare:

  • La percentuale del loro fatturato derivante da prodotti o servizi associati ad attività economiche che possono essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale ai sensi degli articoli 3 e 9 del Regolamento sulla tassonomia.
  • La percentuale delle loro spese in conto capitale (CapEX) e la percentuale delle loro spese operative (OpEX) relative ad attività o processi associati ad attività economiche che possono essere considerate sostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del Regolamento sulla tassonomia.

A partire dal 1° gennaio 2023, le imprese non finanziarie devono pubblicare un reporting semplificato e fornire delle informazioni sugli altri quattro obiettivi ambientali, comprese le modifiche apportate dall’atto delegato aggiuntivo sul clima riguardanti il nucleare e il gas naturale.

A partire dal 1° gennaio 2024, le imprese non finanziarie devono fornire delle informazioni sull’ammissibilità e sull’allineamento con gli obiettivi climatici, compresi quelli relativi al nucleare e al gas, e sulle nuove attività legate agli obiettivi climatici e agli obiettivi ambientali da 3 a 6 (gestione delle acque, economia circolare, inquinamento, biodiversità).

A partire dal 1° gennaio 2025, le imprese non finanziarie dovranno fornire informazioni complete sull’ammissibilità e sull’allineamento ai sei obiettivi ambientali dell’UE.

Per le società finanziarie: l’Atto delegato 2021/2178/UE individua degli indicatori di sostenibilità specifici, che sono meglio precisati negli allegati. Le imprese finanziare hanno infatti potuto beneficiare di un anno di ritardo rispetto alle società non finanziarie proprio per permettere loro di organizzarsi e raccogliere i dati necessari per rispondere alle nuove esigenze di disclosure.

Così a partire dal 1° gennaio 2024, e in conformità con le procedure stabilite nell’atto delegato 2021/2178/UE, le società finanziarie devono dichiarare il loro Green Asset Ratio (GAR) e il loro Green Investment Ratio (GIR).

  1. Il Regolamento Disclosure (SFDR)

Nel 2019, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato il regolamento 2019/2088/UE relativo all’informativa sulla sostenibilità (SFDR), che è entrato in vigore il 10 marzo 2021, che stabilisce delle norme armonizzate a livello europeo nel settore dei servizi finanziari.

Il suo obiettivo finale è aumentare la trasparenza delle informazioni sulla sostenibilità e migliorare la comparabilità delle informazioni per orientare le scelte di investimento degli investitori verso investimenti sostenibili a lungo termine, più rispettosi delle questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) e dei diritti umani, e più attenti alle questioni relative alla lotta contro la corruzione e gli atti di corruzione.

A tal fine, il regolamento SFDR mira a ridurre l’asimmetria informativa nel rapporto tra gli operatori dei mercati finanziari e gli investitori per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità, la considerazione degli impatti negativi sullo sviluppo sostenibile e la promozione dei criteri ESG e degli investimenti sostenibili, imponendo agli operatori dei mercati finanziari e ai consulenti finanziari la pubblicazione di informazioni precontrattuali e la formazione continua per gli investitori finali, quando agiscono come agenti per conto di tali investitori.

Gli operatori dei mercati finanziari e i consulenti devono esercitare la dovuta diligenza e specificare nelle loro politiche come integrare i rischi di sostenibilità – ossia gli eventi sociali, ambientali e di governance (ESG) che potrebbero avere un impatto negativo significativo sulla sostenibilità (Principal adverse sustainability impact – PAI) sui risultati finanziari di un investimento o di una consulenza – nelle loro procedure e portafogli di investimento.

Il Regolamento Disclosure rappresenta un passo importante verso una maggiore considerazione dei criteri ESG nella finanza. Fa parte dell’impegno europeo per garantire che gli operatori dei mercati finanziari e i consulenti finanziari possano: agire nell’interesse degli investitori, migliorare i loro sistemi di gestione del rischio di sostenibilità e fungere da braccio finanziario per lo sviluppo della finanza sostenibile nell’UE.

Il Regolamento Disclosure è stato completato da due atti delegati:

  • L’atto delegato 2022/1288/UE: che specifica il contenuto e la presentazione delle informazioni relative al principio di non arrecare danno significativo agli altri obiettivi ambientali «Do Not Significant Harm» – DNSH), nonché il contenuto, i metodi e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità (KPI) e ai principali impatti negativi (PAI) in termini di sostenibilità. Il documento illustra inoltre il contenuto e la presentazione delle informazioni relative ai criteri ESG e agli obiettivi di investimento sostenibile da integrare nei documenti precontrattuali, nel sito web e nel rapporto annuale di gestione.
  • L’atto delegato 2023/363/UE: che modifica l’atto delegato 2022/1288/UE e introduce degli adeguamenti per tenere conto dell’inclusione delle attività nucleari e del gas tra le attività elegibili alla tassonomia europea.

Ambito di applicazione e concetti chiave del Regolamento Disclosure

Il Regolamento Disclosure crea obblighi di trasparenza che si applicano a determinate categorie di operatori economici:

  • Operatori dei mercati finanziari, questa categoria comprende: istituti di credito e imprese di investimento che forniscono prodotti finanziari e società di gestione del portafoglio.
  • Consulenti finanziari, questa categoria comprende: istituti di credito e società di investimento che forniscono servizi di consulenza in materia di investimenti finanziari.

Si tratta di una distinzione essenziale, poiché gli obblighi di trasparenza a carico degli operatori economici possono variare notevolmente a seconda della categoria in cui rientrano.

Inoltre, il Regolamento Disclosure specifica che le imprese di investimento o i consulenti di investimento stabiliti al di fuori dell’UE – che commercializzano i loro prodotti (o desiderano commercializzarli) a clienti nell’UE – devono, in virtù dell’art. 42 della Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFM), rispettare le disposizioni del Regolamento Disclosure per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sulla sostenibilità.

Il Regolamento Disclosure introduce una serie di concetti essenziali per cambiare la cultura e le pratiche di mercato, al fine di chiarire meglio la portata della normativa europea sulla sostenibilità e migliorare la trasparenza delle attività economiche e dei prodotti finanziari sostenibili.

In effetti, gli obblighi di trasparenza imposti – dal Regolamento Disclosure – agli operatori dei mercati finanziari e ai consulenti d’investimento mirano a contrastare il rischio di greenwashing, ovvero la pratica per cui le comunicazioni relative alla sostenibilità non riflettono in modo chiaro ed equo il profilo di sostenibilità sottostante di un’entità, di un prodotto o di un servizio finanziario. Questa pratica può indurre in errore i consumatori, gli investitori o altri partecipanti al mercato.

I nuovi principi introdotti dal Regolamento Disclosure definiscono i seguenti concetti:

Investimento sostenibile: secondo il Regolamento Disclosure, l’investimenti sostenibili é:

  • Un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato ad esempio da indicatori chiave di efficienza delle risorse relativi all’uso di energia, energie rinnovabili, materie prime, acqua e terra, alla produzione di rifiuti e alle emissioni di gas a effetto serra, o all’impatto sulla biodiversità e sull’economia circolare.
  • Oppure un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro le disuguaglianze o promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e i rapporti di lavoro.
  • O ancora un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate.

Il Regolamento Disclosure specifica che questi investimenti non devono arrecare danni significativi a nessuno degli obiettivi ambientali e che le società in cui vengono effettuati gli investimenti devono applicare pratiche di buon governo, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione di strutture gestionali solide, i rapporti con i dipendenti, la remunerazione di amministratori e dirigenti e il rispetto degli obblighi fiscali.

Rischio di sostenibilità: si tratta di un evento o di una situazione in ambito ambientale, sociale o di governance (ESG) che, se si verificasse, potrebbe avere un impatto negativo significativo, effettivo o potenziale, sul valore dell’investimento.

Fattori di sostenibilità: si tratta di questioni relative a criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione e agli atti di corruzione.

Categorie di prodotti finanziari sostenibili coperti dal Regolamento Disclosure

Il Regolamento Disclosure invita gli operatori economici che commercializzano prodotti nell’UE a classificare i loro prodotti di investimento in tre categorie:

I prodotti finanziari con un obiettivo di investimento sostenibile, detti “Articolo 9”

Questa categoria comprende:

  • Prodotti finanziari il cui obiettivo è l’investimento sostenibile con un indice di riferimento allineato a tale obiettivo (art. 9.1 del Reg. Disclosure)
  • Prodotti finanziari il cui obiettivo è l’investimento sostenibile senza un indice di riferimento allineato con questo obiettivo (art. 9.2 del Reg. Disclosure)
  • Prodotti finanziari il cui obiettivo è la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG).

Prodotti finanziari che promuovono i criteri ESG, detti “Articolo 8”

Questa categoria comprende i prodotti finanziari che promuovono i criteri ESG o una combinazione di tali criteri, a condizione che le società in cui vengono effettuati gli investimenti applichino pratiche di buona governance.

Prodotti finanziari senza obiettivi di sostenibilità, noti come prodotti “articolo 6”.

Questa categoria comprende i prodotti finanziari che non rientrano né nell’art. 8 né nell’art. 9 del Regolamento Disclosure.

Per ogni tipo di prodotto finanziario, il Regolamento Disclosure introduce obblighi di trasparenza che gli operatori di mercato (in particolare le società di gestione del portafoglio – SGP) devono attuare.

In particolare, per quanto riguarda i prodotti finanziari “Articolo 9” e “Articolo 8”, gli operatori economici interessati devono fornire informazioni (precontrattuali, periodiche e complementari) sulla metodologia utilizzata e sulla conformità, nonché sui risultati ottenuti in termini di obiettivi di investimento sostenibile (art. 9) e caratteristiche ESG (art. 8).

Inoltre, devono pubblicare sul loro sito web informazioni sulle loro politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale di investimento o nell’attività di consulenza in investimenti finanziari.

Devono altresì fornire informazioni sulla politica di identificazione degli impatti negativi rilevanti (Principal adverse sustainability impact – PAI) e sulle modalità di applicazione delle politiche PAI – pubblicate dagli operatori di mercato – nella selezione dei prodotti di investimento da parte dei consulenti di investimento.

  1. Il Regolamento Benchmark

Per migliorare la trasparenza e l’affidabilità degli indici di riferimento, l’8 giugno 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il Regolamento europeo 2016/1011/UE, noto come Regolamento Benchmark, che definisce delle norme regolamentari per quanto riguarda gli indici utilizzati come parametri di riferimento nell’ambito di strumenti finanziari e di contratti o per misurare la performance dei fondi di investimento.

Il Regolamento Benchmark rafforza i metodi di calcolo e stabilisce obblighi per coloro che li utilizzano al fine di:

  • Ripristinare la fiducia negli indici di riferimento
  • Tutelare i consumatori e gli investitori attraverso l’applicazione degli obblighi di trasparenza
  • Migliorare la governance e il controllo del processo di determinazione degli indici di riferimento.

Tuttavia, questo regolamento è stato rapidamente modificato dal legislatore europeo per tenere conto delle raccomandazioni formulate dal gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile (TEG) nel suo studio sulla tassonomia europea.

Nel 2019, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno quindi adottato il Regolamento europeo 2019/2089/UE, che modifica la versione precedente del Regolamento Benchmark, introduce nuove disposizioni e una serie di concetti chiave con l’obiettivo di rafforzare i requisiti di trasparenza degli indici di riferimento in materia di sostenibilità.

Concetti chiave del Regolamento Benchmark

Il Regolamento Benchmark identifica 4 categorie di operatori economici che sono soggetti a determinati obblighi di trasparenza in termini di sostenibilità:

  1. Amministratori di indici di riferimento: persona fisica o giuridica che gestisce il sistema di determinazione degli indici di riferimento raccoglie e analizza i dati sottostanti, determina il tasso dell’indice di riferimento ed elabora gli indici di riferimento di importanza significativa.
  2. Contributori di indici di riferimento: persona giuridica o fisica che fornisce tutti i dati sottostanti necessari per determinare un indice di riferimento.
  3. Fornitori di indici di riferimento: persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un indice di riferimento.
  4. Utilizzatori di indici di riferimento: persona giuridica o fisica che fa uso di un indice di riferimento in qualità di emittente di uno strumento finanziario o che è parte di un contratto che fa riferimento a uno o più indici, e che determina l’importo dovuto in relazione a uno strumento finanziario o al gestore di un fondo di investimento.

Indici di sostenibilità

Il Regolamento Benchmark offre agli investitori che hanno adottato strategie sostenibili un’alternativa agli indici di borsa standard basati sulla capitalizzazione di mercato. L’obiettivo del Regolamento Benchmark è quello di incoraggiare l’impiego di capitali verso indici la cui traiettoria sia compatibile con la decarbonizzazione dell’economia promossa dall’Accordo di Parigi.

Per questo motivo ha creato e lanciato sul mercato due nuovi indici di riferimento per la sostenibilità:

  • Indici Climate Transition Benchmarks (CTB): progettati per aiutare gli investitori a decarbonizzare i loro portafogli e a sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.
  • Indici Paris Aligned Benchmarks (PAB): questi indici sono più ambiziosi dei CTB. Prevedono una maggiore riduzione dell’intensità delle emissioni di carbonio in linea con gli obiettivi a lungo termine fissati dallo stesso accordo.

Entrambi gli indici CTB e PAB utilizzano come scenario di temperatura di riferimento, per progettare i metodi di costruzione di questi indici, lo scenario di un riscaldamento di 1,5°C., ma la riduzione dell’intensità del carbonio è diversa. Gli indici CTB dovrebbero mostrare una riduzione immediata del 30% dell’intensità di carbonio, rispetto al 50% degli indici PAB.

L’utilizzo di questi due indici, CTB e PAB, deve consentire agli operatori economici (in particolare alle società di gestione del portafoglio – SGP) di scegliere le aziende che possono fare la differenza nell’attuazione della loro strategia di decarbonizzazione e incoraggiare altri attori economici a fare lo stesso per accelerare la transizione sostenibile.

Classificazione degli altri indici di riferimento

Un’altra novità significativa è che il Regolamento Benchmark classifica gli altri indici di riferimento presenti sui mercati finanziari in tre gruppi, in base al valore degli strumenti finanziari e alla loro importanza per l’economia e i mercati finanziari.

Il Regolamento Benchmark propone pertanto la seguente classificazione:

  • Indici di riferimento di importanza critica: si tratta di indici di riferimento utilizzati come riferimento per strumenti finanziari o contratti o per misurare la performance di fondi di investimento con un valore totale di almeno 500 miliardi di euro, e che soddisfano criteri qualitativi quali l’ubicazione dei contributori e l’importanza dell’indice di riferimento nel paese in cui si trova la maggior parte dei contributori.
  • Indici di riferimento di importanza significativa: si tratta di indici utilizzati come benchmark per strumenti finanziari o contratti o per misurare la performance di fondi di investimento con un valore totale di almeno 50 miliardi di euro su un periodo di sei mesi, e che soddisfano criteri qualitativi quali l’assenza di un indice di riferimento sostitutivo, la cui assenza sarebbe dannosa per il mercato.
  • Indici di riferimento di importanza non significativa: si tratta di indici di riferimento che non sono né critici né significativi.

Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento Benchmark cliccare qui

gp@giovannellapolidoro.com