Per favorire i servizi di crowdfunding transfrontalieri e agevolare l’esercizio della libertà di offrire e ricevere tali servizi nel mercato interno, il legislatore europeo ha deciso di eliminare gli ostacoli che in precedenza impedivano il buon funzionamento del mercato interno e dei servizi di crowdfunding.

Per raggiungere tale obiettivo, il legislatore è partito dalla considerazione che alcuni Stati membri dell’UE hanno già adottato e attuato specifici regimi nazionali di crowdfunding. Tuttavia, tali regimi tengono conto delle caratteristiche e delle esigenze dei mercati e degli investitori locali.

Le divergenze tra le normative nazionali vigenti sono tali da ostacolare la prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding e incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno di tali servizi soprattutto per quanto riguarda le condizioni operative delle piattaforme di crowdfunding, la gamma di attività autorizzate e i requisiti di autorizzazione.

La frammentazione del quadro normativo genera inoltre dei costi legali importanti per gli investitori al dettaglio, che spesso si trovano di fronte a difficoltà nel determinare quali norme si applichino ai servizi di crowdfunding transfrontalieri. Tali investitori sono pertanto di norma disincentivati dall’investire a livello transfrontaliero attraverso le piattaforme di crowdfunding. Per le stesse ragioni i fornitori di servizi di crowdfunding che gestiscono tali piattaforme sono scoraggiati dall’offrire i propri servizi in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabiliti.

Dopo diversi anni di negoziati, il legislatore europeo ha deciso di adottare il 7 ottobre 2020, il Regolamento 2020/1503/UE relativo ai prestatori europei di servizi di crowdfunding e la Direttiva 2020/1504/UE del Parlamento e del Consiglio che modifica la Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che disciplinano il crowdfunding in tutti i paesi dell’UE.

La Direttiva 2020/1504/UE introduce delle innovazioni minime e si limita a sottolineare che il crowdfunding è una soluzione fintech che offre alle piccole e medie imprese (PMI) e, in particolare, alle start-up e alle scale-up un accesso alternativo ai finanziamenti al fine di promuovere un’imprenditorialità innovativa nell’Unione, rafforzando in tal modo l’Unione dei mercati dei capitali.

Ciò contribuisce a sua volta a un sistema finanziario più diversificato e meno dipendente dal credito bancario, limitando di conseguenza il rischio sistemico e il rischio di concentrazione. Altri vantaggi della promozione di un’imprenditorialità innovativa tramite il crowdfunding sono lo sblocco di capitali congelati per investimenti in progetti nuovi e innovativi, l’accelerazione di un’assegnazione efficiente delle risorse e la diversificazione degli attivi.

Infine, per garantire la certezza del diritto per le persone e le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento 2020/1503/UE, la Direttiva 2014/65/UE stabilisce che le persone giuridiche autorizzate a prestare servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento 2020/1503/UE devono essere escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2).

Le regole di funzionamento del crowdfunding sono dunque stabilite dal Regolamento 2020/1503/UE che è entrato in vigore negli Stati membri il 10 novembre 2021. A partire da questa data, i gestori di piattaforme esistenti e operanti in base al diritto nazionale possono continuare a prestare i loro servizi in conformità al diritto nazionale fino al 10 novembre 2022.

Tuttavia, per permettere ai gestori di disporre di tempo sufficiente per chiedere l’autorizzazione, il Regolamento 2020/1503/UE precisa che durante il periodo transitorio, gli Stati membri possono istituire delle procedure speciali per consentire ai gestori autorizzati ai sensi del diritto nazionale di convertire le loro autorizzazioni nazionali in autorizzazioni europee, purché tuttavia i gestori soddisfino i requisiti richiesti dal Regolamento stesso, per ottenere l’autorizzazione di fornitore europeo di servizi di crowdfunding.

Il periodo transitorio può essere prorogato dalla Commissione europea per altri 12 mesi, fino al 10 novembre 2023.

Alla scadenza del periodo transitorio (eventualmente prolungato), solo le PSFP (prestatori di servizi di finanziamento partecipativo) autorizzate ai sensi del regolamento europeo potranno offrire servizi di crowdfunding in titoli o prestiti in tutta Europa.

Perimetro di applicazione e disposizioni del Regolamento 2020/1503/UE 

Il Regolamento 2020/1503/UE si compone di 9 capitoli che affrontano le seguenti tematiche:

  • Capitolo I: Disposizioni generali
  • Capo II: Prestazioni di servizi di crowdfunding e requisiti organizzativi e operativi applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding
  • Capo III: Autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding
  • Capitolo IV: Tutela degli investitori
  • Capitolo V: Comunicazioni pubblicitarie
  • Capo VI: Autorità competenti e ESMA
  • Capitolo VII: Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
  • Capitolo VIII: Atti delegati
  • Capitolo IX: Disposizioni finali.

Detto Regolamento è completato da due allegati (Scheda di informazioni chiave sugli investimenti – Investitori informati ai fini del presente regolamento) destinati agli investitori per consentire loro di valutare i rischi connessi a un’operazione di crowdfunding.

Il Regolamento 2020/1503/UE persegue un duplice obiettivo: 1) permettere ai gestori delle piattaforme di crowdfunding di offrire servizi in tutto il mercato unico dell’Unione, 2) creare lo status unico e comune di Prestatore di servizi finanziari partecipativi (PSFP), offrendo a quest’ultimi la possibilità di richiedere un’unica autorizzazione per operare in tutta l’UE senza dover far riferimento alle legislazioni nazionali.

Le nuove regole si applicano ai PSFP che – una volta ottenuta l’autorizzazione – possono esercitare le attività di crowdfunding sotto forma di sottoscrizione di titoli (equity crowdfunding) o sotto forma di prestiti fruttiferi (lending crowdfunding).

Il Regolamento stabilisce dunque dei criteri uniformi in tema di autorizzazione di prestazione dei servizi crowdfunding, di organizzazione, di tutela degli investitori e di vigilanza dei PSFP.

Autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding

Il Regolamento 2020/1503/UE crea uno status unico e comune per tutti i fornitori europei di servizi di crowdfunding a prescindere dal servizio di crowdfunding offerto.

Dal punto di vista soggettivo, l’art. 3 del Regolamento stabilisce che i servizi di crowdfunding possono essere forniti solo da persone giuridiche che hanno presentato una domanda di autorizzazione come PSFP all’autorità competente dello Stato membro, in cui la persona giuridica ha stabilito la sua sede.

Una volta autorizzato, il PSFP potrà esercitare attività di crowdfunding sotto forma di sottoscrizione di titoli (equity crowdfunding) e di prestiti fruttiferi (lending crowdfunding), secondo l’estensione del suo programma di attività.

Il nuovo statuto europeo di PSFP alleggerisce la responsabilità delle piattaforme crowdfunding. Queste sono tenute ad assicurare la ricezione degli ordini di trasmissione (RTO), ma non sono invece tenute a fornire attività di consulenza.

Si precisa, inoltre che, se il PSFP desidera fornire servizi di crowdfunding in un altro Stato membro, deve notificare la sua richiesta all’autorità competente che ha concesso l’autorizzazione (il passaporto europeo) e fornire le seguenti informazioni:

  • un elenco degli Stati membri in cui intende prestare servizi di crowdfunding;
  • l’identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili della prestazione di servizi di crowdfunding in tali Stati membri
  • la data di inizio della prevista prestazione di servizi di crowdfunding;
  • un elenco di ogni altra attività esercitata dal fornitore di servizi di crowdfunding che non rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento 2020/1503/UE

Introduzione di una soglia di cinque (5) milioni di euro

Il Regolamento 2020/1503/UE fissa, inoltre, un limite quantitativo al suo ambito di applicazione, stabilendo, all’articolo 1, che le norme ivi contemplate non trovano applicazione alle offerte che abbiano un corrispettivo totale superiore a cinque (5) milioni di euro, calcolati su un periodo di 12 mesi (soglia generalmente utilizzata dalla maggior parte degli Stati membri per esentare le offerte al pubblico dall’obbligo di pubblicazione del prospetto).

Ne consegue che, le offerte che superino tale soglia non potranno essere ammesse sulle piattaforme di crowdfunding.

Registro unico dei PSFP

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è responsabile della tenuta di un registro unico per tutti i fornitori di servizi di crowdfunding. Il registro è accessibile al pubblico sul sito web dell’ESMA e viene aggiornato regolarmente.

L’ESMA ha anche il compito di facilitare e coordinare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, di arbitrare le controversie e di elaborare norme tecniche.

Rafforzamento della governance

Un sistema di governance efficace è essenziale per garantire la gestione dei rischi e prevenire qualsiasi conflitto di interesse. I PSFP devono pertanto dotarsi di meccanismi di governance solidi che garantiscano una gestione efficace e prudente dell’impresa, la separazione dei ruoli e delle responsabilità, la continuità dell’attività, la prevenzione dei conflitti di interesse e la gestione dei reclami.

L’organo di gestione di un PSFP deve supervisionare l’attuazione di tali dispositivi, verificare che il PSFP dispone di sistemi di controllo adeguati atti a valutare i rischi connessi alla fornitura dei servizi di crowdfunding, per i quali la piattaforma svolge un ruolo di intermediario.

I dirigenti di un PSFP devono soddisfare i requisiti di onorabilità e possedere conoscenze, competenze ed esperienza sufficienti in materia di crowdfunding.

I PSFP devono dotarsi di policy e di procedure efficaci per prevenire, indentificare e gestire le situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere sia i rapporti tra gli stessi PSFP, sia i rapporti con gli azionisti, i dirigenti, i dipendenti, o con qualsiasi altra persona fisica o giuridica che sia legata al PSFP da un rapporto di controllo o di clientela.

A tal riguardo, si precisa che i PSFP non devono avere alcuna partecipazione in nessun progetto di crowdfunding proposto sulle loro piattaforme, e non devono neppure accettare sulle loro piattaforme di crowdfunding i progetti proposti dalle seguenti persone:

  • Gli azionisti che detengono il 20% o più del capitale sociale o dei diritti di voto
  • I loro dirigenti o i dipendenti
  • Qualsiasi altra persona fisica o giuridica che sia legata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 35-b), della Direttiva 2014/65/UE.

Nel caso in cui i PSFP decidono di accettare quali investitori dei progetti proposti sulle loro piattaforme crowdfunding, una delle persone sopra indicate sono tenuti a rendere noto sul loro sito web i motivi della loro scelta. Di conseguenza, devono fornire informazioni relative ai progetti specifici di crowdfunding in cui dette persone investono, garantire che tali investimenti sono effettuati alle stesse condizioni applicabili ad altri investitori e che a tali persone non godono di trattamenti preferenziali o di accesso privilegiato alle informazioni.

I PSFP devono altresì definire e implementare policy e procedure volte ad assicurare la ricezione e il trattamento dei reclami da parte dei clienti, e devono adottare delle misure ragionevoli per evitare un aggravamento del rischio in caso di esternalizzazione di funzioni operative.

Protezione degli investitori

Al fine di rafforzare la tutela degli investitori, il Regolamento 2020/1503/UE prevede che i PSFP devono fornire agli investitori una scheda contenente le informazioni chiave (KIIS – Key Investment Information Sheet) sull’investimento, la piattaforma, i costi, i rischi finanziari connessi ai servizi di crowdfunding (equity crowdfunding o lending crowdfunding), i criteri di selezione dei progetti e la natura dei servizi forniti.

I PSFP sono tenuti altresì a comunicare ogni anno i tassi di default dei progetti di crowdfunding proposti sulle loro piattaforme almeno negli ultimi 36 mesi, e pubblicare un resoconto dei risultati entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, indicando, a seconda dei casi:

  1. Il tasso di inadempimento previsto ed effettivo per tutti i prestiti che i PSFP hanno agevolato, per categoria di rischio e con riferimento alle categorie di rischio definite nel quadro di gestione del rischio
  2. Una sintesi delle ipotesi utilizzate per determinare i tassi di inadempimento attesi
  • Se il PSFP ha proposto un tasso obiettivo nell’ambito della gestione individuale del portafoglio di prestiti, il rendimento effettivo ottenuto.

La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento deve essere corretta, chiara e non fuorviante in modo da permettere agli investitori di prendere delle decisioni di investimento informate e consapevoli, per ciascuna offerta di crowdfunding.

Categorie di investitori: informati e non informati

Il Regolamento 2020/1503/UE riprende la classificazione proposta dalla Direttiva MIFID 2 e distingue gli investitori in investitori esperti e investitori non esperti, introducendo così per ciascuna categoria di investitori dei livelli differenziati di informazione e di protezione.

Tale distinzione tiene conto del livello di esperienza e di conoscenza dei potenziali investitori in materia di crowdfunding, e della consapevolezza dei rischi connessi.

Investitore esperto può essere una persona fisica o giuridica che è riconosciuta come un cliente professionale ai sensi dell’allegato II, sezione I, punto 1), 2), 3) o 4), della Direttiva 2014/65/UE o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che abbia ottenuto l’accordo del fornitore di servizi di crowdfunding per essere trattato come un investitore qualificato.

A tale proposito, l’allegato II del Regolamento 2020/1503/UE stabilisce i criteri per identificare gli investitori qualificati e stabilisce che: “Un investitore sofisticato è un investitore che è consapevole dei rischi associati agli investimenti sui mercati finanziari e che dispone di risorse sufficienti per assumersi tali rischi senza esporsi a conseguenze finanziarie eccessive”.

Le persone fisiche e giuridiche sono considerate investitori consapevoli – per quanto riguarda tutti i servizi offerti dai PSFP di crowdfunding – se soddisfano le seguenti condizioni:

Le persone giuridiche devono soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

  • Capitale sociale di almeno 100.000 euro
  • Fatturato netto di almeno 2.000.000 euro
  • Totale del bilancio di almeno 1.000.000 euro.

Le persone fisiche devono, invece, rispettare almeno due dei seguenti criteri:

  • Reddito personale lordo di almeno 60.000 euro per esercizio fiscale o portafoglio di strumenti finanziari, definito come comprensivo di depositi in contanti e immobilizzazioni finanziarie il cui valore supera i 100.000 euro
  • L’investitore esercita da almeno un anno o ha esercitato per almeno un anno, nel settore finanziario, un’attività professionale che richiede una conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti, o l’investitore ha svolto per almeno dodici mesi un ruolo di dirigente in una delle persone giuridiche di cui al punto 1)
  • Negli ultimi quattro trimestri l’investitore ha effettuato in media dieci operazioni di dimensioni significative per trimestre sui mercati finanziari.

Un investitore non esperto è, al contrario, qualsiasi investitore che non sia un investitore esperto. I criteri di identificazione degli investitori non esperti sono previsti nell’allegato II del Regolamento 2020/1503/UE.

Gli investitori non esperti godono di una protezione speciale. In particolare, sono sottoposti ad un test di conoscenza per valutare la loro esperienza in materia di crowdfunding e di strumenti finanziari, di consapevolezza dei rischi, di tipologie di investimento proposte sulle piatteforme di crowdfunding, e di obiettivi di investimento.

Ai fini della valutazione del profilo degli investitori non esperti, i PSFP possono chiedere a questi ultimi una simulazione della loro capacità di sostenere le eventuali perdite, calcolata al 10% del loro patrimonio netto, sulla base delle seguenti informazioni:

  • Reddito regolare e totale, e la natura permanente o temporanea di tale reddito
  • Attività, compresi in particolare gli investimenti finanziari e tutti i depositi in contanti, ad esclusione dei beni immobili personali e di bilancio o dei fondi pensione
  • Passività finanziarie, incluse quelle ricorrenti, attuali o future

Inoltre, il Regolamento 2020/1503/UE precisa che, se gli investitori non esperti desiderano finanziare un progetto per un importo che supera la soglia fissata a 1.000 euro o al 5% del loro patrimonio netto, il PSFP deve prima verificare che gli investitori hanno:

  • Ricevuto delle informazioni sui rischi
  • Dato il loro esplicito consenso al PSFP
  • Dimostrato al PSFP di aver compreso le condizioni d’investimento e i rischi associati.

Gli investitori non esperti hanno un periodo di recesso di quattro giorni dal momento in cui è stata emessa l’offerta d’investimento o la manifestazione d’interesse.

Bacheca elettronica

Il Regolamento 2020/1503/UE introduce un’altra importante novità. In effetti, ha posto le basi per lo sviluppo di un mercato secondario del crowdfunding, prevedendo con una preoccupazione di trasparenza e di circolazione delle informazioni, la possibilità per i PSFP di pubblicare gli interessi dei clienti ad acquistare o vendere prestiti, titoli o strumenti ammessi a fini di crowdfunding.

Il regolamento autorizza i PSFP a mettere in atto una bacheca di valutazione «in cui consentono ai loro clienti di annunciare il proprio interesse all’acquisto e alla vendita di prestiti, valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding che sono stati inizialmente offerti sulle loro piattaforme di crowdfunding».

Si tratta di un primo passo verso lo sviluppo di un mercato secondario, che migliorerebbe la liquidità del crowdfunding e quindi la sua attrattiva.

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

Il Regolamento 2020/1503/UE stabilisce che gli Stati membri garantiscono, in conformità al diritto nazionale, che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni amministrative e di adottare altre misure amministrative appropriate. Tali sanzioni e misure devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Vigilanza

I prestatori di servizi di crowdfunding forniscono i loro servizi sotto la supervisione delle autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione. Tali autorità sono tenute a valutare la conformità dei PSFP alle disposizioni del Regolamento 2020/1503/UE e possono, a tal fine, effettuare ispezioni presso le loro sedi.

Le PSFP devono, quanto a loro, notificare senza indugio all’autorità competente qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione e fornire, su richiesta, le informazioni necessarie per valutare la loro conformità alle disposizioni previste dal Regolamento 2020/1503/UE.

Recepimento della Direttiva 2020/1504/UE in Francia e in Italia

La Direttiva 2020/1504/UE è stata recepita in Francia dall’ordinanza n° 2021-738 del 9 giugno 2021che è stata adottata sulla base dell’articolo 15 della legge DDADUE del 3 dicembre 2020 recante varie disposizioni di adeguamento al diritto dell’Unione europea in materia economica e finanziaria.

L’ordinanza è composta da due articoli:

  • L’articolo 1 aggiunge, all’articolo L. 531-2 del codice monetario e finanziario, i prestatori europei di servizi di crowdfunding all’elenco degli operatori autorizzati a prestare servizi di investimento, pur essendo esentati dalla procedura di autorizzazione di cui all’articolo L. 532-1. Assicura così l’applicazione nella legislazione nazionale della direttiva (UE) 2014/65 relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
  • L’articolo 2 prevede le condizioni di entrata in vigore dell’ordinanza al 10 novembre 2021.

In Italia, invece, la Direttiva 2020/1504/UE è stata recepita sulla base dell’art. 27 della legge n°238 del 23 dicembre 2021, detta «Legge europea 2019-2020». Successivamente, l’art. 5 della legge n°127 del 4 agosto 2022, che prevede una «Delega al governo per la trasposizione delle direttive europee e l’attuazione di altri atti legislativi dell’Unione europea» ha stabilito principi e criteri per rendere la legislazione nazionale conforme alle disposizioni di cui al Regolamento 2020/1503/UE.

Regolamenti delegati e di esecuzione del Regolamento 2020/1503/UE

Le disposizioni del Regolamento 2020/1503/UE sono state integrate da regolamenti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione europea il 13 luglio 2022. Questi testi prevedono principi e norme tecniche applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding (PSFP) e riguardano le seguenti tematiche:

Regolamento delegato 2022/2111/UE del 13 luglio 2022 che precisa i requisiti relativi ai conflitti di interesse per i prestatori di servizi di crowdfunding

Regolamento delegato 2022/2112/UE del 13 luglio 2022 che precisa i requisiti e le modalità per la richiesta di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding

Regolamento delegato 2022/2113/UE del 13 luglio 2022 relativo allo scambio tra le autorità competenti, informazioni relative alle loro attività di indagine e monitoraggio e alle loro attività connesse all’applicazione delle norme sui prestatori europei di servizi di crowdfunding per gli imprenditori

Regolamento delegato 2022/2114/UE del 13 luglio 2022 relativo al test di conoscenza iniziale e alla simulazione della capacità di sostenere le perdite dei potenziali investitori non informati nei progetti di crowdfunding

Regolamento delegato 2022/2115/UE che specifica il metodo di calcolo dei tassi di inadempimento per i prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding

Regolamento delegato 2022/2116/UE del 13 luglio 2022 che precisa le misure e le procedure da includere nel piano di continuità operativa dei prestatori di servizi di crowdfunding

Regolamento delegato 2022/2117/UE del 13 luglio 2022 che precisa i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami

Regolamento delegato 2022/2118/UE sulla gestione individuale dei portafogli di prestiti da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding, che specifica gli elementi del metodo di valutazione del rischio di credito, le informazioni da fornire agli investitori su ciascun portafoglio e le politiche e procedure richieste per i fondi di riserva

Regolamento delegato 2022/2119/UE del 13 luglio 2022 relativo alla scheda informativa sugli investimenti

Regolamento di esecuzione 2022/2120/UE relativo agli standard e ai formati dei dati, ai modelli e alle procedure per la comunicazione delle informazioni sui progetti finanziati tramite piattaforme di crowdfunding

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