L’Italia è stata all’avanguardia in Europa, legiferando sul «crowdfunding» già a giugno 2012. Infatti, l’articolo 25 e seguenti del decreto legislativo n°179 del 18 ottobre 2012 (detto «Decreto Crescita») ha permesso al legislatore di introdurre delle modifiche nel TUF (Testo Unico della Finanza) e di stabilire che solo le start-up più innovative ad alta tecnologia possono offrire al pubblico i propri capitali attraverso piattaforme online gestite da banche e società di investimento o da nuovi intermediari regolamentati.

Da questa data, un numero significativo di piattaforme di crowdfunding ha iniziato ad offrire servizi di equity crowdfunding con l’obiettivo di favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative.

Nel 2015, l’articolo 4 del decreto-legge n° 3 del 24 gennaio 2017 (meglio noto come decreto «Investment Compact») ha stabilito che sono incluse nel perimetro di applicazione del decreto 179/2012 anche le PMI innovative, i fondi comuni d’investimento e altre società (OICVM e SICAV) che investono principalmente in start-up innovative e PMI innovative.

In seguito al grande successo registrato dall’equity crowdfunding, il legislatore ha stabilito, nella legge finanziaria del 2017, che tutte le PMI, innovative o meno, che soddisfano i seguenti criteri: imprese con almeno 250 dipendenti, con un fatturato annuo inferiore a 50 milioni e un bilancio inferiore a 43 milioni di euro, possono raccogliere capitale di rischio attraverso piattaforme di crowdfunding.

Tutti questi testi sono stati ora sostituiti dal Regolamento 2020/1503/UE che è entrato in vigore definitivamente nel 2023 in tutti i paesi membri dell’UE. Pertanto, a partire dall’11 novembre 2023, solo i fornitori di servizi di crowdfunding (PSFP) autorizzati in conformità alle disposizioni del Regolamento 2020/1503/UE sono autorizzati ad operare in Italia.

Regolamento CONSOB n°22720/2023 in materia di Crowdfunding

Ai sensi dell’art. 5 della legge n°127 del 4 agosto 2022, la CONSOB, attraverso la delibera n°22720/2023 del 1° giugno 2023, ha adottato il nuovo Regolamento Crowdfunding che modifica un certo numero di disposizioni del TUF (Testo Unico della Finanza) in modo da rendere il diritto nazionale conforme alle disposizioni di cui al Regolamento 2020/1503/UE.

Il nuovo testo comprende 5 parti che riguardano le seguenti tematiche:

  • Parte I: Disposizioni generali
  • Parte II: procedura di autorizzazione e revoca dei fornitori di servizi di crowdfunding (PSFP)
  • Parte III: Obbligo di informazione dei PSFP alla CONSOB
  • Parte IV: Comunicazione di marketing
  • Parte V: Obbligazioni dei PSFP.

Il Regolamento Crowdfunding della CONSOB insiste in particolare sui seguenti punti:

I PSFP autorizzati conformemente alla legislazione nazionale possono fornire servizi di crowdfunding fino al 10 novembre 2023. Per evitare interruzioni dell’attività, sono quindi invitati a presentare quanto prima possibile domanda di autorizzazione alla CONSOB o alla Banca d’Italia, secondo i casi, al fine di conformarsi alla normativa europea.

La CONSOB precisa che le informazioni contenute nella domanda di autorizzazione devono essere chiare, complete e coerenti.

Infine, la CONSOB raccomanda ai PSFP di tenere conto anche delle disposizioni contenute nei Regolamenti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione europea, nel luglio 2022, proprio con lo scopo di  aiutare le imprese interessate a redigere il dossier di autorizzazione e a dotarsi di misure specifiche in materia di conflitti d’interesse, obbligo d’informazione, conoscenza degli investitori, trattamento dei reclami (…).

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