La Direttiva 2021/338/UE detta «Quick Fix» è stata adottata dal legislatore europeo il 16 febbraio 2021. Il testo introduce modifiche mirate e limitate alla Direttiva MiFID 2 (Direttiva 2014/65/UE) – che è stata adottata in risposta alla crisi finanziaria verificatasi nel 2007 e 2008 – il cui obiettivo è rafforzare il sistema finanziario dell’UE.
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 26 febbraio 2021, la direttiva Quick Fix persegue l’obiettivo di sostenere la ripresa economica dei paesi membri dell’UE dopo la pandemia di Covid-19. Di conseguenza, introduce misure rapide e attentamente calibrate («Quick fix») volte a eliminare le formalità amministrative superflue in modo da attenuare le difficoltà economiche delle imprese del settore finanziario (ossia banche, società di investimento e gestori) e facilitare la comunicazione tra queste ultime e i loro clienti.
Gli Stati membri dell’UE devono recepire le modifiche previste dalla direttiva «Quick Fix – MIFID 2» nella loro legislazione nazionale entro il 28 febbraio 2022. La Francia è stata uno dei primi paesi in Europa a recepire la Direttiva Quick Fix nell’ordinamento interno, attraverso l’ordinanza 2021-1652 del 15 dicembre 2021.
La direttiva Quick Fix alleggerisce quindi alcuni vincoli normativi della Direttiva MiFID 2, ritenuti, retrospettivamente, eccessivi e problematici per il buon sviluppo dei mercati degli strumenti finanziari europei.
Le modifiche introdotte tengono conto, in particolare, delle osservazioni formulate dalla Commissione europea che propone di ricalibrare i requisiti applicabili alle diverse categorie di clienti al fine di raggiungere un equilibrio più adeguato tra la protezione degli investitori, da un lato, e la fornitura di servizi di investimento di alta qualità dall’altro.
Tra le novità più significative introdotte dalla direttiva Quick-fix in materia di tutela degli investitori e di governance dei prodotti, si segnalano i seguenti punti :
Eliminazione graduale delle informazioni cartacee come metodo di comunicazione predefinito
Uno degli aspetti trattati dalla direttiva Quick-Fix riguarda la semplificazione dei requisiti di informazione. Avendo constatato che la rapida evoluzione della digitalizzazione e i cambiamenti intervenuti durante la pandemia di Covid-19 hanno modificato le modalità di comunicazione tra le imprese di investimento e i loro clienti, la Direttiva Quick Fix stabilisce che le imprese di investimento devono fornire ai clienti tutte le informazioni in formato elettronico.
Tuttavia, i clienti al dettaglio, esistenti o potenziali, hanno sempre il diritto di scegliere se continuare a ricevere informazioni in formato cartaceo.
Le imprese di investimento devono informare i clienti in merito ai cambiamenti intervenuti e ricordare ai clienti al dettaglio esistenti che possono scegliere se continuare a ricevere le informazioni su supporto cartaceo o in formato elettronico.
Le imprese di investimento informano anche i loro clienti al dettaglio esistenti che tali informazioni saranno automaticamente inviate in formato elettronico se, entro il suddetto termine di otto, non chiedono di continuare a riceverle su supporto cartaceo.
Criteri di informazione sui costi e sulle spese
Attualmente, i criteri di informazione sui costi e sulle commissioni si applicano a tutte le categorie di clienti. Tuttavia, i clienti professionali e le controparti qualificate spesso non hanno bisogno di informazioni standardizzate e obbligatorie sui costi, perché già ricevono informazioni dettagliate e su misura, adeguate alle loro esigenze di informazione.
A tale riguardo, gli articoli 29-a e 30-1 della Direttiva Quick Fix precisano che in caso di prestazione di servizi d’investimento, le imprese di investimento non sono tenute a fornire ai clienti professionali e alle controparti qualificate informazioni sui costi e sulle commissioni, salvo nel caso in cui si tratti di consulenza in materia di investimenti e gestione del portafoglio.
Trasmissione tardiva delle informazioni sui costi in caso di utilizzo di canali di comunicazione a distanza
Nel caso di ordini effettuati tramite mezzi di comunicazione a distanza, tutti i clienti che utilizzano i vari tipi di servizi di investimento devono avere la possibilità, a determinate condizioni, di ricevere informazioni sui costi e sulle commissioni subito dopo la conclusione della transazione. Ciò permette di evitare inutili ritardi nel processo di passaggio di ordini. Tuttavia, la decisione finale di accettare o meno la trasmissione differita delle informazioni sui costi resta di competenza del cliente.
Obbligo di fornire rapporti ex post
Le imprese di investimento non sono più tenute a fornire ai clienti professionali e alle controparti qualificate dei rapporti periodici (ex post) sui servizi d’investimento, comprese le informazioni relative al tipo e alla complessità dei prodotti, alla natura dei servizi e ai relativi costi.
Questo alleggerimento delle informazioni riguarda in particolare i rapporti sulla svalutazione del portafoglio che devono essere elaborati ogni volta che il valore complessivo del portafoglio gestito si deprezza del 10%.
Tuttavia, i clienti professionali hanno sempre la possibilità di scegliere di ricevere tali rapporti e la registrazione della loro comunicazione deve essere conservata.
Rapporti di migliore esecuzione
L’obbligo per ciascuna piattaforma di negoziazione di mettere a disposizione del pubblico, su base annuale, informazioni sulla qualità dell’esecuzione delle operazioni realizzate sulla rispettiva piattaforma è sospeso fino al 28 febbraio 2023.
La Commissione europea ha deciso di esaminare in dettaglio l’adeguatezza di tali obblighi periodici e di presentare un rapporto al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio 2022 per decidere se tale obbligo debba essere rivisto o abolito definitivamente.
Ridurre la necessità di analisi costi-benefici in caso di cambiamento del prodotto
Quando forniscono consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, le imprese di investimento sono tenute a effettuare un’analisi costi-benefici in caso di variazione degli strumenti finanziari. Questa analisi costi-benefici non è più richiesta per i clienti professionali, a meno che essi non richiedano espressamente tali analisi. Anche in questo caso, il diritto di esclusione si applica ai soli clienti professionali.
Esenzione dalla governance dei prodotti
Per facilitare l’emissione di capitale e fornire un migliore accesso ai titoli societari a tasso fisso per i clienti al dettaglio, la direttiva Quick-Fix prevede esenzioni in materia di governance dei prodotti applicabili a:
- Strumenti finanziari commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate
- Servizi di investimento su obbligazioni che non incorporano strumenti derivati diversi da una clausola di rimborso make-whole. Questa clausola di riparazione obbliga l’emittente, in caso di rimborso anticipato, a rimborsare all’investitore il valore attuale netto, compreso il valore attuale netto della cedola normalmente ancora riscossa.
L’Esma ha chiarito nelle sue Q&A che le obbligazioni non complesse restano soggette ai requisiti di governance dei prodotti. Pertanto, questa esenzione si applica solo alle obbligazioni che contengono soltanto una clausola di compensazione e nessun altro derivato incorporato.
gp@giovannellapolidoro.com
