Il Parlamento europeo ha adottato il regolamento Green bonds che istituisce un nuovo standard europeo per le obbligazioni verdi. Prima pero’ di analizzare cosa prevede il nuovo regolamentare europeo, é opportuno precisare le circostanze che hanno condotto alla sua adozione.
La Conferenza di Parigi, nel 2015, aveva invitato il mondo finanziario nel suo complesso a prendere coscienza dei rischi che i cambiamenti climatici comportano per la stabilità finanziaria e democratica delle nostre società, incoraggiandolo a finanziare progetti innovativi per mitigare gli effetti negativi del riscaldamento globale e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra (GES).
Fin dalla loro prima apparizione sul mercato, nel 2007, i green bonds hanno attirato l’attenzione degli investitori interessati a finanziare progetti di investimento eco-sostenibili – cioè progetti che hanno un impatto positivo sull’ambiente e sulle condizioni climatiche del pianeta – per promuovere la transizione ecologica e la crescita sostenibile.
L’Unione europea (UE) ha svolto un ruolo pionieristico in questo settore. Negli ultimi anni si è dotata di una nuova regolamentazione (attraverso l’adozione dei regolamenti delegati tassonomia, trasparenza delle informazioni e benchmark) che mira a creare standard e regole armonizzate in tutta l’UE in modo da assicurare il buon funzionamento del mercato.
Nel settembre 2021, l’UE è diventata il più grande emittente di obbligazioni verdi al mondo, raccogliendo 12 miliardi di euro. I green bonds emessi dall’UE saranno utilizzati per finanziare parte del piano di rilancio “Next Generation EU”, con 800 miliardi di euro per aiutare l’economia europea a riprendersi dalla crisi della pandemia Covid-19.
L’UE, attraverso l’emissione di green bonds, mira a raccogliere 250 miliardi di euro entro il 2026. Si tratta del più grande pacchetto di stimoli mai finanziato in Europa, che contribuirà alla transizione verso un’Europa moderna, più sostenibile, più digitale, più resiliente e più attenta alle esigenze delle generazioni future.
Ma che cosa è un Green Bond?
I green bond, conosciuti anche come climate bond, sono strumenti di debito. La loro particolarità è che si tratta di obbligazioni emesse per finanziare progetti eco-sostenibili che hanno un impatto positivo sull’ambiente e sul clima. Al fine di agevolare la transparenza, un rapporto annuale é comunicato agli investitori contenente informazioni sull’evoluzione dei progetti finanziati e l’utilizzo dei proventi.
In definitiva, i green bonds sono strumenti finanziari che permettono di accelerare la transizione verso un’economia sostenibile e a basse emissioni di carbonio. Essi possono essere utilizzati per finanziare o rifinanziare, parzialmente o totalmente, progetti green. Tali sono i progetti il cui scopo é di finanziare iniziative per il trattamento di acque e di rifiuti, la prevenzione e il controllo dell’inquinamento, la costruzione di infrastrutture di trasporto e di edifici ecocompatibili, la produzione di energia da fonti pulite, l’uso sostenibile del territorio, la protezione della biodiversità etc..
La prima emissione di green bond al mondo é stata realizzata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), nel luglio 2007, con l’emissione sul mercato del bond “Climate Awareness Bond”. L’obbligazione è nata da un’idea di Aldo Romani, allora direttore della BEI.
Da allora, i green bonds sono cresciuti rapidamente – rivoluzionando il mondo degli strumenti finanziari – grazie soprattutto all’impulso dato dall’Accordo di Parigi, dall’Unione Europea e dai suoi Stati membri, che hanno spinto e incoraggiato continuamente gli investitori a rivolgersi al mercato delle obbligazioni sostenibili.
Chi può emettere un green bond?
L’emissione di green bond é sempre stata di competenza di istituzioni finanziarie sovranazionali, come la Banca Mondiale o la Banca Europea per gli Investimenti. Con la recente evoluzione delle tematiche relative al finanziamento e all’attuazione della transizione verde, il mercato delle obbligazioni sostenibili è stato aperto anche ad altri attori economici.
Sul mercato esistono oggi tre categorie principali di emittenti:
- Emittenti pubblici o SSA (Sovereigns, Supranationals & Agencies), che includono organizzazioni sovranazionali organizzazioni sovranazionali, agenzie governative e tesorerie nazionali
- Emittenti finanziari privati, che prendono a prestito sui mercati finanziari per finanziare i progetti verdi dei loro clienti.
progetti verdi - Emittenti privati non finanziari, che sono costituiti da aziende, e in particolare da aziende che operano nel settore dei servizi pubblici (ad esempio: Engie, EDF, EDP, TenneT, ecc.).
I principi GBP dell’ICMA
Durante la conferenza di Parigi nel 2015, alcuni investitori – attratti non soltanto dalla realizzazione di profitti, ma anche dal benessere ambientale – hanno chiesto l’adozione di criteri standard universali per facilitare l’emissione di green bond e quindi le interazioni con gli emittenti sulle questioni relative alla transizione verde.
L’ICMA (International Capital Market Association) aveva già pubblicato, nel 2014, i Green bond principles (GBP), che sono rapidamente diventati un punto di riferimento per gli investitori sostenibili.
I principi GBP sono una raccolta di linee guida che delineano le migliori pratiche per l’emissione di obbligazioni verdi. Applicabili su base volontaria, i principi GBP permettono di certificare come “verde” un determinato bond. Il loro scopo é di promuovere la trasparenza e l’accuratezza delle informazioni destinate agli investitori in modo da garantire l’integrità del mercato.
Aggiornati nel 2021 dall’ICMA, i principi GBP sono destinati a essere ampiamente applicati pôiché il loro obiettivo è di :
- Fornire agli emittenti un parametro di riferimento dei principali elementi che devono essere presenti affinché un’obbligazione possa essere validamente definita verde, ma anche delle procedure di emissione da seguire
- Aumentare la trasparenza e accuratezza delle informazioni in modo da permettere agli investitori di valutare l’impatto ambientale dei loro investimenti.
- Tutelare i sottoscrittori di green bonds garantendo la comunicazione di informazioni utili per agevolare le numerose transazioni sul mercato.
I principi GBP dell’ ICMA raccomandano, inoltre, agli emittenti di comunicare agli investitori e agli altri stakeholder (banche, sottoscrittori …) tutte le informazioni utili per comprendere le caratteristiche di una obbligazione verde. Di fatto, un green bond puo’ dirsi conforme ai principi GBP se rispetta i seguenti quattro criteri chiave:
- Uso dei fondi:
L’emittente deve definire lo scopo di un’emissione di green bond e specificare come verranno finanziati i progetti verdi selezionati e approvati. Tali progetti devono essere adeguatamente descritti nel prospetto che accompagna l’obbligazione. Tutti i progetti verdi ammissibili menzionati devono perseguire un chiaro beneficio ambientale, che sarà stimato e, per quanto possibile, misurato dall’emittente. - Processo di selezione e valutazione dei progetti:
L’emittente deve comunicare agli investitori : (i) gli obiettivi di conservazione ambientale dei progetti verdi ammissibili, (ii) il modo in cui l’emittente determina l’appartenenza di un progetto alle categorie di progetti verdi ammissibili, (iii) informazioni aggiuntive relative all’identificazione e alla gestione dei rischi ambientali e sociali (ES) associati ai progetti in questione, (iv) la strategia e le politiche ambientali adottate, nonché (v) le misure di mitigazione che intende attuare, e le informazioni che allineano i progetti verdi ammissibili alla tassonomia ufficiale. - Gestione del fondo:
I proventi netti del green bond, o un importo equivalente, devono essere accreditati a un sottoconto, trasferiti a un portafoglio secondario o altrimenti destinati in modo appropriato. L’emittente deve garantire questo importo attraverso un processo interno formalizzato relativo alle sue operazioni di prestito e investimento in progetti verdi ammissibili. - Rendicontazione:
Gli emittenti devono redigere, conservare e mettere a disposizione degli investitori un fascicolo informativo sull’utilizzo dei proventi dei green bond. Tale documentazione deve essere aggiornata ogni anno fino alla completa assegnazione dei fondi, e successivamente in modo tempestivo in caso di modifiche sostanziali all’assegnazione. La trasparenza è un fattore chiave per comunicare l’impatto atteso o finale dei progetti verdi ammissibili. I principi GBP dell’ICMA raccomandano l’uso di indicatori di performance qualitativi e, ove possibile, quantitativi e la divulgazione della metodologia e delle ipotesi chiave utilizzate per le valutazioni quantitative.
L’ICMA sollecita gli emittenti ad allinearsi – sempre su base volontaria – anche alle seguenti due raccomandazioni in modo da assicurare la massima trasparenza sulle questioni concernenti :
- Emissione dei green bond:
Gli emittenti dovrebbero fornire informazioni chiare sull’allineamento dei loro green bond o del loro programma di emissione di green bond con i quattro principi fondamentali GBP dell’ICMA (uso dei fondi, processo di selezione e valutazione dei progetti, gestione dei fondi e rendicontazione) nell’ambito della loro strategia generale di sostenibilità. Il programma o la documentazione lagale del titolo devono essere messi a disposizione degli investitori in un formato facilmente accessibile agli investitori. - Revisioni esterne:
Gli emittenti sono incoraggiati ad avvalersi di un revisore esterno, o di un’altra parte terza, per valutare, attraverso una procedura di revisione esterna pre-emissione, la conformità complessiva della documentazione legale del loro green bond o del programma di green bond ai quattro principi fondamentali GBPdell’ICMA. Gli emittenti devono rendere pubblici i risultati delle revisioni esterne sul proprio sito web o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione accessibile.
L’ICMA riconosce agli emittente una notevole libertà di interpretazione dei suoi principi GBP. Essi possono scegliere se rispettarli o meno.
Il Regolamento green bonds de l’UE
La Commissione europea, dal canto suo, vista l’importanza che la finanza sostenibile ha assunto negli ultimi tempi, ha deciso, nel 2021, di fissare delle regole chiare anche in materia di emissione di obbligazioni verdi. Nell’ambito della rinnovata strategia per rendere il sistema finanziario dell’UE più sostenibile, la Commissione ha presentato un progetto di regolamento che mira a definire la “norma UE” in materia di emissione di green bonds.
Il Consiglio ha definito la sua posizione sulla proposta il 13 aprile 2022. I triloghi iniziati il 12 luglio 2022 si sono conclusi, il 23 febbraio 2023, con la definizione di un accordo provvisorio tra il Parlamento e il Consiglio.
La norma EU Green Bond Standard (EUGBS) ha un ambito di applicazione soggettivo. Essa è concepita come uno standard di riferimento volontario per permettere agli emittenti, pubblici e privati, di ottenere la certificazione di “European green bonds” o “EuGB” per la commercializzazione dei loro titoli verdi.
La norma EUGBS si ispira ampiamente ai principi GBP dell’ICMA. Tuttavia, a differenza di questi ultimi – che si concentrano sul processo di emissione – la norma EUGBS si interessa ai progetti di investimento e ha, peraltro, tra gli obiettivi principali la mitigazione del rischio di greenwashing associato agli strumenti di finanziamento attraverso richieste di allineamento e rendicontazione più stringenti.
L’obiettivo è di aiutare gli investitori a identificare i progetti più meritevoli, migliorare la qualità degli strumenti e rafforzare i requisiti di trasparenza e di revisione esterna da parte di un revisore o di un’altra parte terza.
Il progetto di regolamento proposto dalla Commissione europea è stato adottato in via definitiva dal Parlamento europeo nella seduta del 5 ottobre 2023. Le nuove norme EUGBS diventano la prima norma al mondo a dare una definizione precisa di green bond e fissano regole piu’ chiare per gli emittenti che dovranno, quindi, conformarsi ai seguenti principi:
- Le emissioni di green bond devono riguardare una delle attività elencate nel regolamento sulla tassonomia dell’UE.
- Gli emittenti devono essere il più possibile trasparenti e pubblicare relazioni che forniscano agli investitori informazioni chiare e dettagliate in modo che questi possano indirizzare i loro fondi verso tecnologie e imprese sostenibili
- Le emissioni di green bond devono essere monitorate da revisori esterni o da terze parti indipendenti. Questi devono quindi verificare che le emissioni di green bond siano conformi alle disposizioni del Regolamento sulla tassonomia e che i progetti di investimento siano allineati alla tassonomia europea.
- Le revisioni esterne sono strumenti importanti per aumentare la fiducia nel mercato dei green bond ed evitare il greenwashing. Per questo motivo, il regolamento Green bonds stabilisce che i revisori esterni devono essere registrati e controllati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per garantire la qualità e l’affidabilità dei servizi di revisione. Inoltre, si stabilisce che tutti i conflitti di interesse, effettivi o potenziali, che coinvolgono i revisori esterni, devono essere correttamente individuati, eliminati o gestiti, e dichiarati in modo aperto.
- Infine, il regolamento Green bonds introduce anche un altro elemento di flessibilità. Il legislatore europeo ha infatti precisato che fino a quando la tassonomia non sarà pienamente operativa, gli emittenti di un’obbligazione verde europea dovrebbero garantire che almeno l’85% dei fondi raccolti dall’obbligazione sia destinato ad attività economiche in linea con i criteri della tassonomia. L’altro 15% può essere assegnato ad altre attività economiche, a condizione che l’emittente rispetti i requisiti sulle informazioni sulla destinazione dell’investimento.
Per il momento, gli standard europei non sono vincolanti. Gli emittenti sono liberi di allinearsi o meno a la norma EUGBS. Optando per la soft law (su base volontaria) anziché per la hard law, il legislatore europeo ha voluto mantenere la prassi internazionale inaugurata dai principi GBP dell’ICMA.
Il regolamento Green bonds diventerà applicabile dopo l’approvazione del Consiglio dell’Unione europea. Successivamente, il testo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la data di pubblicazione. L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista 12 mesi dopo la loro pubblicazione.
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