Nell’ambito del Piano di Azione di modernizzazione del diritto delle società del 2012, il legislatore europeo ha deciso di adottare delle misure finalizzate a rafforzare i meccanismi di governance all’interno delle società quotate in modo da aumentare il livello di trasparenza, la qualità dell’informazione e il dialogo tra la società e i suoi azionisti.

Questa iniziativa europea ha condotto – dopo tre anni di discussioni – a l’adozione della Direttiva 2017/828/UE del Parlamento e del Consiglio europeo modificante la Direttiva 2007/36/CE sul diritto degli azionisti. Il testo europeo ha l’ambizione di promuovere l’investimento a lungo termine degli azionisti delle società quotate. Il ruolo principale di questi ultimi è di esercitare un controllo sulla gestione dei dirigenti, esprimendo il loro voto durante l’AG. La Direttiva 2017/828/UE rafforza dunque i diritti politici di controllo degli azionisti e aggiunge alla Direttiva 2007/36/CE delle disposizioni sui seguenti temi:

  • Identificazione degli azionisti: tutte le società quotate europee possono domandare ai loro intermediari finanziari di comunicare le informazioni relative all’identità dei loro azionisti.
  • Partecipazione effettiva degli azionisti alla vita sociale delle entità quotate attraverso l’esercizio del diritto di voto durante le assemblee generali.
  • Aumento del livello di trasparenza degli investitori istituzionali e dei gestori di attivo.
  • Rafforzamento del controllo degli azionisti sulle remunerazioni dei dirigenti e sulle operazioni con le parti correlate.

L’Italia si conforma alla legislazione europea

In Italia, il decreto legislativo n°49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2019, ha introdotto una serie di misure volte a trasporre la Direttiva 2019/828/UE e a modificare le norme contenute nel Codice civile e nel TUF (Testo Unico delle Finanza)*.

Identificazione degli azionisti

Lo scopo del dispositivo europeo è di migliorare l’identificazione degli azionisti in tutta l’Unione europea in modo da permettere alle società quotate di conoscere con precisione la struttura del loro azionariato. Il decreto legislativo 49/2019 ha dunque modificato il testo dell’articolo 83-duodecies del TUF, il quale riconosce alla società quotate (indipendentemente dalle norme statutarie) il diritto di domandare, direttamente a un intermediario, l’identità dei suoi azionisti. Questo diritto di identificazione è tuttavia limitato in quanto concerne i soli azionisti titolari di una partecipazione minima di 0,5% del capitale sociale.

Partecipazione effettiva degli azionisti a l’AG

Per facilitare l’esercizio del diritto di voto degli azionisti, il decreto legislativo 49/2019 ha aggiunto un nuovo comma all’articolo 127-ter del TUF, ai termini del quale è previsto che l’avviso di convocazione deve menzionare il termine per la presentazione e il trattamento delle questioni proposte dagli azionisti sulle materie iscritte all’ordine del giorno dell’AG. Queste domande devono pervenire alla società almeno 5 giorni prima della data dell’AG in modo da permettere ai dirigenti di rispondere nel corso dei lavori dell’AG. Qualora l’avviso di convocazione prevede che la società deve rispondere alle domande poste dagli azionisti prima della data dell’AG, il consiglio di amministrazione deve far pervenire la sua risposta agli azionisti almeno 2 giorni prima della data dell’AG et renderla pubblica sul sito Internet de la società.

Trasparenza degli intermediari finanziari e dei proxy advisors

La Direttiva 2017/828/UE ha anche l’obiettivo di promuovere l’impegno a lungo termine degli investitori istituzionali che sono ormai diventati dei protagonisti importanti nell’operazioni di investimento nel capitale sociale delle società quotate europee. In quanto titolari di partecipazioni significative, gli investitori istituzionali giocano un ruolo sempre più importante nella definizione della strategia e della governance d’impresa. Partendo da queste considerazioni, la Direttiva 2017/828/UE ha deciso di aumentare il livello di trasparenza degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi. E richiede a quest’ultimi di rendere pubblico, sul loro sito Internet, gli elementi fondamentali della loro strategia d’investimento. Il decreto legislativo 49/2019 ha dunque riformulato i commi dell’articolo 124 del TUF in modo da metterli in conformità con il testo europeo.

Operazioni con le parti correlate

Per quanto riguarda le operazioni con le parti correlate, la Direttiva 2017/828/UE non apporta dei cambiamenti significativi, ma introduce semplicemente qualche aggiustamento. In questo senso, si può dire che il dispositivo di cui al Regolamento Consob n°17221 del 12 marzo 2010 (Regolamento OPC) è già ampiamente conforme al testo europeo.

Così, senza imporre nuove prescrizioni significative alle società quotate italiane, il decreto legislativo 49/2019 si limita ad aggiungere un terzo comma all’articolo 2391-bis del Codice civile, ai termini del quale, la Consob – conformemente a l’articolo 9-quater della Direttiva 2007/36/CE – è delegata a identificare per via regolamentare:

  • La soglia di significatività delle operazioni con le parti correlate, che deve essere apprezzata su base quantitativa e tenendo conto del controvalore della transazione o dell’impatto di quest’ultima sulla società.
  • Le regole procedurali e di trasparenza che devono essere proporzionate alle caratteristiche delle transazioni e alla dimensione della società La Consob deve, peraltro, identificare i casi che escludono l’applicazione, totale o parziale, di queste regole.
  • I casi in cui gli amministratori, implicati in una operazione conclusa con delle parti correlate, devono astenersi dal partecipare al voto.

Il diritto italiano dovrà essere modificato solo nella parte riguardante il dovere di astensione dal voto degli amministratori. Perché, invece, per quanto riguarda il perimetro delle operazioni con le parti correlate – nozione che è definita dalle norme contabili internazionali (IAS 24) – e la soglia di significatività di queste operazioni, il diritto italiano coincide già ampiamente con il testo europeo.

Inoltre, il decreto legislativo 49/2019 introduce delle sanzioni pecuniarie da applicare in caso di violazione dell’articolo 2391-bis del Codice civile e delle disposizioni regolamentari della Consob. Pertanto, ai termini del nuovo articolo 192-bis del TUF, le società quotate su dei mercati regolamentati e i dirigenti investiti di funzioni di amministrazione e di direzione che non rispettano dette disposizioni possono essere sanzionati.

Remunerazione dei dirigenti

In conformità alle esigenze europee, il decreto legislativo 49/2019 ha modificato l’articolo 123-ter del TUF e ha introdotto un meccanismo di say-on-pay che si basa su due voti da parte degli azionisti: un voto ex ante sulla politica di remunerazione e un voto ex post sulle remunerazioni dovute o versate nel corso dell’esercizio precedente. Le società quotate devono dunque mettere a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima della data dell’assemblea generale, una relazione riguardante la politica di remunerazione et le retribuzioni dei dirigenti e amministratori della società.

  • Voto ex ante

Il voto ex ante è vincolante ciò vuol dire che le società non possono versare ai loro dirigenti una remunerazione che non sia conforme alla politica di remunerazione approvata, almeno ogni tre anni, dall’AG.

In caso di mancata approvazione della politica di remunerazione da parte degli azionisti, la società deve continuare a remunerare i suoi dirigenti sulla base della politica precedentemente approvata o, in assenza di detta politica, conformemente alle pratiche esistenti. In tutte e due i casi, la società deve sottoporre al voto degli azionisti la nuova politica sulla remunerazione nel corso della prossima assemblea generale.

La prima parte della relazione consacrata alla politica di remunerazione e dunque sottoposta al voto ex ante dell’AG. Siffatta relazione deve illustrate in modo chiaro la politica della società per quanto riguarda la remunerazione dei membri degli organi di amministrazione e dei dirigenti investiti di responsabilità strategiche e descrivere le regole procedurali del meccanismo di say-on-pay.

La definizione della politica di remunerazione dovrebbe contribuire all’attuazione della strategia di impresa, al perseguimento dell’interesse sociale a lungo termine e alla sostenibilità dell’impresa.

  • Voto ex post

L’assemblea generale deve pronunciarsi, ogni anno, con un voto ex post consultativo sulla seconda parte della relazione relativa alle remunerazioni dei membri degli organi di amministrazione e dei dirigenti investiti di responsabilità strategiche.

La seconda parte della relazione deve dettagliare gli elementi che compongono la remunerazione, fissa e variabile, degli amministratori e dei dirigenti che è stata attribuita a titolo dell’esercizio precedente, e deve illustrare il modo in cui il voto degli azionisti – pronunciato nel corso dell’assemblea generale precedente – è stato preso in considerazione dal consiglio di amministrazione.

Infine, il decreto legislativo 49/2019 introduce un’altra novità e stabilisce che la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 123-ter del TUF da parte delle persone che esercitano delle funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo, secondo i casi, è fissato in 10.000 o in 150.000 euro.

Conclusioni

Le misure adottate dal legislatore italiano – in conformità con la Direttiva 2017/828/UE – sono destinate a rafforzare la governance delle società quotate italiane. Tuttavia, è difficile al momento prevedere se queste misure potranno essere a lungo termine veramente efficaci. Occorrerà attendere le prossime assemblee generali per vedere come gli azionisti delle società quotate italiane hanno reagito all’introduzione di queste nuove disposizioni.

 

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* cf. ASSONIME, “Il recepimento della direttiva shareholder rights II nell’ordinamento italiano”, Circolare Assonime n°21 du 4 novembre 2019. www.assonime.it