L’assemblea generale è un evento che attira ogni anno in primavera molti piccoli azionisti o grandi investitori, che hanno così l’occasione di incontrare i dirigenti, di porre delle domande e di far valere il loro punto di vista.

Tuttavia, le misure di isolamento sociale e di divieto di raduno delle persone fisiche  – imposte per dominare la propagazione dell’epidemia di coronavirus – hanno fortemente perturbato la stagione 2020 delle assemblee generali.

Per risolvere questo problema e permettere alle imprese, piccole e grandi, di funzionare in modo corretto, i governi – in Italia e Francia – hanno introdotto delle nuove regole in deroga alle norme di legge, agli statuti e al regolamento interno del consiglio di amministrazione.

L’Italia ha adottato il decreto-legge n°18 del 17 marzo 2020, detto Cura Italia, contenente misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’’emergenza epidemiologica da COVID-19, e la Francia ha adottato l’ordinanza n°2020-231 del 25 marzo 2020, relativa all’adeguamento delle regole di riunione e di deliberazione delle assemblee e degli organi dirigenti delle persone morali (…) a causa dell’epidemia Covid-19.

Le misure prese presentano molti punti in comune in termini di obiettivi e di modo di applicazione. Autorizzano la tenuta a distanza e a porte chiuse delle assemblee generali.

In particolare è stabilito che l’organo competente può decidere che l’assemblea generale si tenga a porte chiuse senza la presenza fisica degli azionisti e delle persone aventi diritto ad assistervi. Gli azionisti potranno così intervenire per tele-conferenza o video-conferenza.

In questo caso, per quanto riguarda soprattutto le società quotate, l’organo di governance competente deve comunicare e assicurare agli azionisti, con tutti i mezzi a sua disposizione, una informazione effettiva della data e dell’ora dell’assemblea, nonché delle condizioni con cui essi potranno esercitare i loro diritti.

Gli azionisti possono esprimere il loro voto per corrispondenza, per voto elettronico o nominare un rappresentante comune a loro scelta. Se lo desiderano, possono porre delle questioni scritte facendole pervenire al consiglio di amministrazione prima della data fissata per l’assemblea generale.

La tenuta di queste riunioni è decisiva per validare il bilancio annuale e consolidato, la distribuzione dei dividendi, nominare o mettere fine ai mandati dei membri del consiglio di amministrazione o ancora votare le remunerazioni dei dirigenti.

Alla fine dell’assemblea generale, il consiglio di amministrazione deve comunicare agli azionisti i risultati dei voti, sulle risoluzioni sottoposte al voto, sul sito Internet dell’impresa.

Le disposizioni previste dal decretto-legge 17/2020 e dall’ordinanza 2020/231 sona a carattere temporaneo e restano in vigore fino al 31 luglio 2020.

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