L’efficacia e il buon funzionamento del consiglio di amministrazione dipendono in parte dalla sua capacità di delegare, inquadrare e delimitare i poteri dei dirigenti incaricati della gestione dell’impresa.

Il meccanismo della delega di poteri è uno strumento di gestione flessibile e adattabile alle esigenze di efficienza e di buona governance di ogni impresa. Esso presuppone l’esistenza di un buon rapporto tra consiglio di amministrazione e direzione. Ciò significa:

  • Il consiglio di amministrazione deve guidare e supervisionare collettivamente la gestione dell’organo delegato.
  • Ogni amministratore deve essere coinvolto nell’amministrazione e nella supervisione della società e deve esercitare il proprio diritto all’informazione.
  • I membri della direzione devono, nell’esercizio delle loro funzioni, rispettare la legge, lo statuto, le norme di etica e attuare gli orientamenti del consiglio di amministrazione per prevenire e gestire i rischi connessi all’esercizio dell’impresa.

L’istituzione di un sistema efficace di delega di poteri si rivela quindi uno strumento essenziale per prevenire i rischi legati alla gestione dell’impresa e i rischi di corruzione che possono incidere sui rapporti d’affari intrattenuti dall’impresa con i suoi clienti, partner, fornitori o con le autorità e le istituzioni.

Funzionamento della delegazione di poteri

Il modo di funzionamento della delega di poteri di una grande impresa è abbastanza semplice: il capo dell’équipe  di direzione assolve il suo dovere ripartendo i poteri e le responsabilità tra i quadri superiori, che a loro volta affidano ai loro subordinati responsabilità specifiche per l’assolvimento dei propri compiti.

L’attuazione del meccanismo della delega di poteri consente di distinguere la parte della gestione da quella del controllo.

La prima parte è incentrata sull’obiettivo di assicurare la ripartizione dei poteri, la cooperazione e il coordinamento tra le diverse direzioni che costituiscono l’organizzazione operativa dell’impresa. La leadership del dirigente svolge un ruolo decisivo in quanto è lui che ha la responsabilità di orientare e provocare i cambiamenti necessari per produrre i comportamenti che consentano all’azienda di attendere gli obiettivi che si è prefissata.

La seconda parte è incentrata sulla vigilanza esercitata dal consiglio di amministrazione sulla gestione condotta dalla dirigenza. Un consiglio di amministrazione può assolvere efficacemente questo compito soprattutto quando l’impresa è dotata di un dispositivo di delega di poteri strutturato ed efficiente, di un sistema di controllo interno adeguato e di mezzi di comunicazione efficaci.

La situazione si complica se l’impresa è di piccole dimensioni poiché in tal caso la delega di poteri può essere utilizzata dal dirigente per sottrarsi alla sua responsabilità, in particolare se è anche il principale azionista di quest’ultima.

E anche nel caso in cui il dispositivo della delega di poteri non sia ben inquadrato giuridicamente per legge. Ciò può facilitare la commissione di gravi errori di gestione e porre un grave problema di governance.

Differenze tra la Francia e l’Italia in materia di delegazione di poteri

Gli approcci francese e italiano in materia di delega di poteri presentano notevoli differenze sostanziali a causa della diversa organizzazione del potere in seno alle società quotate dei due paesi.

  • La delegazione di poteri in Francia

Nel diritto societario francese, la delega di poteri non è uno strumento di gestione, ma uno strumento di management. Ciò spiega probabilmente la ragione della mancanza di un inquadramento giuridico, in quanto nessun testo definisce la natura, gli effetti o le condizioni di validità di tale meccanismo di governance.

In Francia, la delega di poteri è un’invenzione pretoriana che è stata precisata nel corso del tempo con decisioni della giurisprudenza e con la prassi costante degli affari.

Secondo la giurisprudenza, la delega di poteri persegue lo scopo di ottimizzare l’organizzazione delle società non appena queste raggiungono una certa importanza. Inoltre, essa consente di esonerare il capo della direzione dalla sua responsabilità penale nel settore oggetto della delega.

Il diritto societario francese ha mantenuto una concezione istituzionale del potere in modo da garantirne la stabilità in seno all’organizzazione d’impresa.

È il consiglio di amministrazione che designa i dirigenti dell’impresa dopo aver valutato che possiedono le competenze e le qualità professionali necessarie per garantire la stabilità, la perpetuità e quindi la buona gestione dell’impresa.

Il direttore generale (o il P-DG in caso di unificazione delle funzioni) è investito:

«dei poteri più estesi per agire in qualsiasi circostanza a nome della società. Esso esercita i suoi poteri entro i limiti dell’oggetto sociale e fatti salvi quelli che la legge attribuisce espressamente alle assemblee degli azionisti e al consiglio di amministrazione. Rappresenta la società nei suoi rapporti con i terzi»[1].

Ne consegue che il direttore generale (o il P-DG a seconda dei casi) dispone di un potere importante e può esercitare un’azione diretta e decisiva sul buon funzionamento del gruppo direttivo e sui quadri dirigenti posti a capo delle direzioni operative dell’impresa.

Tale potere deriva dalla legge e non da una delega di poteri conferita dal consiglio di amministrazione.

  • La delegazione di poteri in Italia

Contrariamente al diritto francese, il diritto italiano delle società organizza la delega di poteri e dispone che:

«Salvo disposizione contraria dello statuto o dell’assemblea generale, il consiglio di amministrazione può delegare una parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più amministratori delegati»[2].

Il processo di attribuzione della delega di poteri si articola quindi in tre fasi :

  • Lo statuto o una decisione specifica dell’assemblea generale degli azionisti devono autorizzare il consiglio di amministrazione ad accordare deleghe di poteri.
  • Il consiglio di amministrazione, a sua volta, deve adottare una decisione per conferire poteri all’organo delegato. Tale decisione deve stabilire la portata, la durata, le modalità di esercizio della delega di poteri, le soglie significative che limitano il potere di impegno dell’organo delegato, nonché le istruzioni alle quali deve attenersi tale organo.
  • L’accettazione della delega di poteri da parte dei membri del comitato esecutivo o da parte di uno o più amministratori delegati.

L’attuazione del dispositivo della delega di poteri permette così di operare una netta distinzione tra i deleganti e i delegati. I deleganti (i membri del consiglio di amministrazione) hanno l’amministrazione diretta dell’impresa, ossia hanno la responsabilità di definire gli orientamenti e la strategia dell’organizzazione.

I delegati, invece, sono responsabili della gestione operativa dell’impresa, essendo responsabili dell’attuazione degli obiettivi strategici stabiliti collettivamente dal consiglio di amministrazione.

I poteri conferiti agli organi delegati trovano la loro fonte nell’atto di nomina del consiglio, vale a dire che essi non sono che uno sviluppo del potere di amministrazione attribuito per legge al consiglio di amministrazione.

In altre parole, gli organi delegati non sono che un’articolazione «inter-organica» del consiglio di amministrazione. Attraverso l’istituzione del dispositivo della delega di poteri, i dirigenti sono investiti di un potere di direzione – che esercitano individualmente e in totale autonomia – grazie al quale prendono decisioni che, in realtà, rientrano nell’influenza e nella competenza collettiva del consiglio di amministrazione.

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[1] v. Articolo L.225-56 commi 1 e 2 del Codice di commercio

[2] v. Articolo 2381 comma 2 del Codice civile