Italia e Israele sono gli unici paesi membri dell’OCSE ad aver adottato un dispositivo giuridico che consente agli azionisti di minoranza di eleggere un loro rappresentante in seno al consiglio di amministrazione delle società quotate o non quotate.

Un confronto con i meccanismi di elezione utilizzati altrove, in particolare da Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, può aiutare a comprendere meglio le caratteristiche del meccanismo del voto di lista italiano.

Tre tappe caratterizzano la procedura di designazione dei membri del consiglio di amministrazione:

  • Identificazione dell’organismo incaricato di proporre la candidatura all’assemblea generale
  • Il meccanismo di designazione utilizzato dagli azionisti per eleggere il loro candidato
  • La maggioranza necessaria per convalidare l’elezione dell’amministratore.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’organo incaricato di proporre la candidatura all’assemblea generale è, in linea di principio, il consiglio di amministrazione uscente che deve proporre all’assemblea generale i candidati da eleggere per costituire il nuovo consiglio. Tuttavia, le leggi locali non escludono a priori la possibilità che la presentazione del candidato sia fatta dagli azionisti.

Quanto al meccanismo di designazione utilizzato dagli azionisti per eleggere i loro rappresentanti, il Regno Unito, la Francia e la Germania applicano il meccanismo di voto detto «open list»che consente agli azionisti di esprimere un voto per ciascun candidato sulla base del principio generale della maggioranza.

Negli Stati Uniti, le leggi federali e le leggi dei singoli Stato impongono un meccanismo di voto detto «plurality voting» secondo il quale sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A differenza dei suddetti Stati, il meccanismo del voto di lista italiano (closed list) non autorizza gli azionisti a votare individualmente ciascun candidato, ma presuppone la presentazione di liste concorrenti. L’iniziativa di proporre la candidatura all’assemblea generale è di competenza del consiglio di amministrazione soltanto nel caso in cui tale eventualità sia stata espressamente prevista dallo statuto. Di fatto, spetta all’azionista di controllo e a tutti gli altri azionisti interessati presentare una lista di candidati.

Per quanto riguarda il meccanismo di designazione e la maggioranza richiesta per convalidare l’elezione dell’amministratore, il Codice civile italiano lascia alla libera autonomia delle parti il compito di definire le condizioni e le modalità della procedura di voto, che siano le più convenienti e le più adeguate alle esigenze dell’impresa.

Lo statuto può così stabilire che l’elezione dei membri del consiglio di amministrazione può avvenire (oltre che mediante votazione per alzata di mano o per acclamazione, sistemi utilizzati in particolare dalle società non quotate) sulla base di liste di concorrenti. In quest’ultimo caso, lo statuto dà la possibilità di scegliere tra il voto di lista maggioritaria o il voto di lista proporzionale.

Statisticamente, il voto della lista di maggioritario è il più utilizzato. Secondo questo sistema, la lista che ha ottenuto la maggioranza – anche relativa – di voti si vede attribuire tutti i seggi al consiglio. Il voto di lista proporzionale presuppone, invece, che la ripartizione dei seggi in seno al consiglio sia effettuata in modo proporzionale, tenendo conto del numero di voti ottenuti da ciascuna lista.

Tuttavia, questi due meccanismi di voto hanno un punto in comune: sono nominati amministratori, i candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza – anche relativa – di voti; la maggioranza assoluta non è richiesta.

Norme specifiche per le società quotate

La legge 262/2005 del 28 dicembre 2005 sulla riforma del risparmio ha consacrato nel TUF (Testo unico della finanza) il meccanismo di voto di lista e ha stabilito che lo statuto prevede che i rappresentanti degli azionisti di minoranza devono essere eletti sulla base di liste concorrenti.

Per tener conto dell’evoluzione delle pratiche di governance, il legislatore italiano ha ampliato il campo di applicazione di tale dispositivo. Tutti i membri del consiglio di amministrazione, compresi: gli amministratori che rappresentano il sesso meno rappresentato, gli amministratori che rappresentano gli azionisti di minoranza e gli amministratori indipendenti, possono essere eletti sulla base di liste di candidati. In particolare, il TUF precisa che:

  • Almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione deve appartenere al sesso meno rappresentato.
  • Almeno un membro del consiglio di amministrazione deve essere eletto dalla lista degli azionisti di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Tale lista non deve essere collegata, nemmeno indirettamente, agli associati che hanno presentato e votato la lista arrivata in prima posizione.
  • Almeno un membro del consiglio di amministrazione o due membri – se il consiglio ha più di sette membri – devono soddisfare i requisiti di indipendenza[1].

L’applicazione di tale dispositivo è quindi facoltativa. Sono gli statuti che devono stabilire le condizioni, le modalità e la soglia di partecipazione a partire dalla quale gli azionisti possono presentare le loro liste. Se lo statuto non contiene disposizioni in tal senso, la soglia di partecipazione non può superare il quarantesimo del capitale sociale o le soglie determinate dalla CONSOB con il proprio regolamento, tenuto conto della capitalizzazione di borsa, del flottante e della struttura azionaria della società[2].

Ogni azionista – da solo o insieme ad altri azionisti che rappresentano la percentuale determinata per legge o dalla CONSOB – può presentare una lista che non deve contenere più candidati rispetto ai seggi da assegnare. Un candidato può figurare in una sola lista alla stessa elezione.

Le liste devono essere firmate dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della data dell’assemblea generale convocata per eleggere i membri degli organi di governance e devono essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet o secondo le altre modalità stabilite dalla CONSOB.

In conclusione, il voto di lista ha senza dubbio contribuito a migliorare la governance delle società quotate italiane aprendo le sale dei consigli di amministrazione ai rappresentanti degli azionisti di minoranza e quindi agli investitori internazionali, che hanno ampiamente beneficiato di questo meccanismo di governance.

gp@giovannellapolidoro.com


[1] v. Articolo 147-ter del TUF (Decreto legislativo n°58 del 24 febbraio 1998).

[2] v. Regolamento n°11917/1999 della CONSOB.